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(Avv. Dubini – Approfondimenti) Responsabilità per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche rispetto alle cadute dall’alto

(Avv. Dubini – Approfondimenti) Responsabilità per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche rispetto alle cadute dall’alto

05.07.2017

Responsabilità per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche del direttore tecnico, che ha consentito di lavorare in mancanza di idonee misure di sicurezza idonee ad evitare le cadute dall’alto, consentendo anche l’utilizzo di cavi elettrici esposti al calpestio pedonale e carrabile

di Rolando Dubini, avvocato in Milano, Studio Legale Carozzi-Dozio-Dubini, consigliere nazionale Aias

Cassazione Penale, Sez. 1 – Sentenza n. 31681 del 28 giugno 2017

MASSIMA (di Rolando Dubini)

(Ogni parola è estratta dalla sentenza) Il direttore tecnico della ditta Edil Kagi s.r.l. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 437 cod. pen., perché in tale qualità aveva omesso di collocare all’Interno del cantiere dispositivi di protezione per prevenire infortuni sul lavoro, consentendo anche l’utilizzo di cavi elettrici esposti al calpestio pedonale e carrabile e, conseguentemente, era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione.

Il cantiere della ditta di cui l’imputato era direttore tecnico presentava al primo piano l’assenza di qualsiasi dispositivo di protezione (in particolare, mancava la perimetrazione esterna; il ponteggio installato era privo di alcune tavole, dei fermapiedi e di parapetto; le derivazioni elettriche erano sprovviste di protezione ed esposte al calpestio pedonale e carrabile); riteneva, quindi, che dai rilievi effettuati da personale dell’ASL di Fondi emergeva un quadro di oggettiva e diffusa gravità incompatibile con la riduttiva prospettazione difensiva e che le violazioni erano idonee a determinare, anche in concreto, un pericolo per l’incolumità dei lavoratori e tali da configurare in termini oggettivi l’ipotesi delittuosa contesta; che proprio la rilevanza delle violazioni era indicativa di una gestione assolutamente carente e sintomatica della sussistenza dell’elemento psicologico del delitto; che la globale assenza di presidi antinfortunistici, destinati a impedire la caduta dall’alto dei lavoratori, nel contesto di precarietà indicato, era necessariamente riferibile a una omissione dolosa da parte dell’imputato, trattandosi di omissioni di cautele destinate a prevenire il verificarsi di eventi dannosi manifestamente pericolosi per l’incolumità dei lavoratori.

Il ricorso è stato respinto perchè proposto fuori termini e comunque “prospetta censure assolutamente generiche senza confrontarsi con le precise e puntuali argomentazioni della sentenza impugnata”, che è in toto condivisa dalla Suprema Corte.

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avv. Rolando Dubini