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GPS e controllo a distanza dei lavoratori: aggiornamenti

GPS e controllo a distanza dei lavoratori: aggiornamenti

12.12.2016
GPS e controllo a distanza dei lavoratori: aggiornamenti

Facciamo seguito a due articoli “storici” già comparsi su questo sito (quali: “Localizzazione dei lavoratori (con dispositivi GPS) e privacy: vale anche per le merci pericolose (in ADR)?” e “Buone prassi: videosorveglianza del luogo di lavoro per la prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori“) per aggiornare in merito alle novità in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

Facciamo riferimento, in particolare, alla Circolare n.2 del 7 novembre 2016 mediante la quale l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative sull’istallazione di impianti GPS montati su autovetture aziendali, a chiarimento delle modifiche introdotte all’art. 4 della Legge 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

Se infatti il nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori prevede che l’iter autorizzatorio (così come ben illustrato negli articoli superiori) in merito all’installazione di strumenti idonei al controllo a distanza dei lavoratori non si applica “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, l’Ispettorato offre una interpretazione più restrittiva della norma stessa affermando che i sistemi di geolocalizzazione (GPS) sono invece un elemento “aggiuntivo” rispetto agli strumenti di lavoro ordinari e primari (quali quelli indispensabili per lo svolgimento della attività lavorativa), dovendo quindi essere oggetto di una specifica autorizzazione.
 
Di fatto, quindi, l’interpretazione dell’Ispettorato esclude l’autorizzazione solo nel caso i dispositivi GPS possano essere inquadrati come veri e propri strumenti di lavoro, quindi intrinsecamente indispensabili per lo svolgimento del lavoro stesso, oppure nel caso in cui i medesimi dispositivi siano obbligatoriamente da installarsi in relazione a specifici obblighi normativi.

Tale Circolare, che fa riferimento unicamente ad “autovetture aziendali” (non riferendosi a nessuna altra categoria di veicoli), si pone peraltro in contrasto con un precedente parere della nota n. 5689 del 10 maggio 2016 della Direzione interregionale del Lavoro di Milano: in questa nota la Direzione affermava invece che nel caso di un autotrasportatore alla guida di un veicolo aziendale con rilevatore GPS a bordo (montato anche in seguito all’acquisto del veicolo), il medesimo dispositivo era indispensabile al corretto svolgimento dell’attività lavorativa tanto quanto l’autoveicolo, e che quindi non necessitante di autorizzazione.

Si attendono quindi chiarimenti in merito al fatto che gli autoveicoli diversi dalle autovetture siano -o meno- ricompresi nel campo di attività della Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

downloadCircolare INL 2-2016 (271KB) downloadDtl_lavoro_Milano (251KB)