Skip to content Skip to footer

Parere “pro veritate” dell’Avv. Rolando Dubini circa la formazione dei lavoratori svolta senza gli Organismi Paritetici

Parere “pro veritate” dell’Avv. Rolando Dubini circa la formazione dei lavoratori svolta senza gli Organismi Paritetici

08.03.2012
Parere "pro veritate" dell'Avv. Rolando Dubini circa la formazione dei lavoratori svolta senza gli Organismi Paritetici

A partire dall’agosto 2009 il D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo al D.Lgs 81/08, TU per la sicurezza) ha introdotto l’obbligo di collaborare con gli OO.PP. (Organismi Partetici) per la pianificazione della formazione aziendale in materia di sicurezza: tale indicazione è stata spesso disattesa dai Datori di Lavoro per l’oggettiva difficoltà di identificare se ci fossero OO.PP. territorialmente competenti a cui poter chiedere (mancando tuttora le liste degli OO.PP. esistenti, anche in relazione al loro territorio di riferimento ed al loro settore di competenza).

La mancanza di queste liste ha fatto nascere in diverse aziende legittime preoccupazioni in riferimento alla potenziale non validità della formazione in materia di sicurezza erogata dopo l’agosto del 2009, con la conseguente necessità di doverla tornare ad erogare ex novo alla luce –però- dei più precisi e stringenti obblighi collegati alla recente entrata in vigore dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 a proposito di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

Il Comitato Tecnico GPL ha quindi posto all’Avv. Rolando Dubini, notissimo avvocato competente in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, una precisa domanda in materia così formulata: “Gentile Avv. Dubini, il decreto correttivo del TU per la sicurezza (quale il D.Lgs. 106/09, dell’agosto 2009) all’art. 37, comma 12 recita testualmente: ‘La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro,……………’. Diversi nostri associati hanno manifestato dubbi circa le modalità di coinvolgimento di tali Organismi, oltre che la validità della formazione da erogare (o già erogata) senza avere sentito tali Organismi e senza essersi appoggiati a loro. E’ quindi nostro desiderio comprendere in maniera migliore lo spirito della normativa che chiede questa collaborazione tra Azienda ed OO.PP, insieme alla possibilità di una azienda di poter svolgere formazione con docenti interni, insieme alla validità della formazione erogata dopo l’agosto del 2009 dall’Azienda (con suoi docenti interni e/o esterni) che però non abbia previsto la collaborazione di organismi paritetici. Cordiali saluti.

La risposta completa è nell’allegato, da cui estrapoliamo solo il paragrafo finale che ben illustra la reale situazione, tranquillizzando le Aziende circa i propri adempimenti: “…… In ogni caso è valida la formazione in qualunque data erogata anche senza la collaborazione degli organismi paritetici, posto che il D.Lgs. n. 81/2008 non prevede alcuna sanzione per la mancata collaborazione. Qualunque altra interpretazione è legalmente infondata perchè priva del benchè minimo riscontro testuale.” – Avv. Rolando Dubini

Clicca qui per il download del parere “pro veritate” dell’Avv. Dubini

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano