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Responsabilità condivisa da più posizioni di garanzia in materia di sicurezza

Responsabilità condivisa da più posizioni di garanzia in materia di sicurezza

30.03.2012
Responsabilità condivisa da più posizioni di garanzia in materia di sicurezza

La Corte di Cassazione (Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 23430 del 10 giugno 2011 (u. p. 28 aprile 2011) – Pres. De Maio – Est. Petti – P.M. Montagna – Ric. M. V.) ha sentenziato circa la pluralità della responsabilità in materia antinfortunistica qualora siano presenti più soggetti titolari di posizioni di garanzia nell’ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Qualora, infatti, più soggetti abbiano responsabilità prevenzionistiche (seppur in ambiti differenti) ciascuno di questi soggetti deve ritenersi interamente destinatario degli obblighi giuridici prevenzionistici, senza pensare di poter fare affidamento sul comportamento degli altri (a sgravio delle proprie attenzioni e responsabilità).

Nel caso dell’infortunio in oggetto, in particolare, la Corte ha sentenziato circa la responsabilità condivisa (“colpa concorrente”, ciascuno per la propria quota di competenza) nell’ambito di carenze di misure di sicurezza sulle macchine: la responsabilità è stata attribuita sia al progettista della macchina, che al fabbricante, al noleggiatore ed al datore di lavoro dell’azienda utilizzatrice della macchina di lavoro.

Venendo a parlare della sentenza di primo grado, il legale rappresentante di una società era stato condannato alla pena di euro 6.000,00 di ammenda (poi sospesa in via condizionale) in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 nell’ambito di una macchina utilizzata per la lucidatura delle pelli.

In particolare, in primo grado il DDL era stato ritenuto complevole di aver ceduto ad un’altra società (in forma di locazione finanziaria) una lucidatrice non conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 459/1996: nell’ambito della macchina, infatti, il dispositivo di interblocco consentiva l’apertura dal riparo dei rulli quando gli stessi erano ancora in movimento per inerzia, mancando inoltre un dispositivo di completa protezione dei rulli medesmo nelle zone laterali della macchina (problemi confermati da una visita ispettiva post incidentale da parte degli organi di vigilanza preposti).

Il ricorso in appello operato dalla difesa aveva puntato sul fatto che la macchina era stata acquistata con rilascio dell’attestato di conformità della stessa (alle disposizioni normatiche vigenti all’epoca della costruzione) da parte della ditta venditrice: l’assenza della marcatura CE sulla macchina non si costituiva inoltre come carenza tecnica dato che questa era stata costruita prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996.

La Cassazione si è però espressa in maniera diversa, estendendo inoltre le responsabilità delle figure coinvolte nel ciclo di vita della macchina, sostenendo che: “Sia la norma abrogata che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 23 prevedono una pluralità di garanti della sicurezza. In proposito rimangono quindi fermi anche sotto il vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 gli insegnamenti impartiti da questa Corte in tema di pluralità di garanti della sicurezza in base ai quali, se sono presenti più titolari della posizione di garanzia relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, sia pure sotto diverse angolazioni, ciascuno deve ritenersi per intero destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento”.

La Corte ha quindi concluso che: “Di conseguenza il fornitore o l’installatore deve controllare che il fabbricante abbia effettivamente osservato le prescrizioni imposte”.

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Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano