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“Il Modello Organizzativo 231 e la Responsabilità dell’Impresa” – Avv. Rolando Dubini

“Il Modello Organizzativo 231 e la Responsabilità dell’Impresa” – Avv. Rolando Dubini

08.11.2012
"Il Modello Organizzativo 231 e la Responsabilità dell’Impresa" - Avv. Rolando Dubini

Volentieri ospitiamo su questo nostro sito un interessante articolo dell’amico Rolando Dubini a proposito dei Modelli Organizzativi (“Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”, ex D.Lgs. 231/2001), che rappresentano lo strumento gestionale aziendale individuato dal medesimo Decreto per prevenire la commissione dei “reati 231” in Azienda (e quindi per ovviare alle pesanti sanzioni espresse dal Decreto medesimo).
Ma la reale valenza del Modello Organizzativo 231 supera la sola logica preventiva dal momento che, qualora sussistano una serie di condizioni collegate alla sua efficace attuazione in Azienda, il Modello permette anche all’Azienda di non rispondere a livello di responsabilità in caso di eventuale commissione dei reati da parte degli stakeholder aziendali.

Riassumiamo queste condizioni nel flow-chart qui a seguito, ricordando le importanti possibilità offerte dall’art. 30, comma 5 del del D.Lgs. 81/08 il quale recita testualmente: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6“.
OHSAS-18001_MOG_231-01

E poi, all’art. 30, comma 5-bis: “La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali“, procedure di cui parliamo in questo articolo.

Ritornando all’articolo dell’Avv. Dubini di cui al titolo, se l’articolo stesso è liberamente consultabile cliccando sul link situato in fondo a questa pagina web, tuttavia in questa sede riportiamo qualche estratto dal testo che ci sembra particolarmente interessante e meritorio di attenzione.

In particolare, proprio in riferimento alla sopraccitata “capacità esimente” del Modello Organizzativo 231, troviamo particolarmente interessante il passaggio dell’articolo in cui l’Avv. Dubini scrive: “Il legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto con il decreto in oggetto la possibilità per l’Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nella sola ipotesi in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di un Organismo di Vigilanza sempre), nonché qualora il predetto modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato.

L’Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:
– di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
– di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello;
– che il modello è stato eluso in modo fraudolento”.

La portata delle sanzioni è tale da incoraggiare ogni azienda ad attuare un simile Modello Organizzativo, dal momento che:”Il Modello correttamente predisposto ed attuato evita di sanzioni di natura pecuniara (la cui quantificazione avviene in quote, per importi che possono arrivare ad 1 milione e mezzo di euro) ed interdittiva quali:
– interdizione dall’esercizio dell’attività;
– sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione;
– divieto di contrattare con la P.A.;
– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;
– divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Ma perchè il modello sia effettivamente valido per prevenire la commissione dei “reati presupposti”, o comunque per avere capacità esimente nel caso di commissione di tali “reati 231”, è necessario che “…..tale modello debba essere predisposto “su misura” della realtà organizzativa alla quale fa riferimento al fine di poter far fronte alle esigenze emergenti dalla reale struttura ed organizzazione dell’ente/società.
La stesura del Modello deve avvenire facendo tesoro dell’esperienza propria dell’Organizzazione, e quindi deve essere frutto di una attenta analisi dei processi aziendali al fine di determinare l’esposizione della società stessa ai reati presupposto contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6).

A livello di elementi costitutivi del sistema, ricordiamo che il Modello Organizzativo 231 si deve articolare in:
– una parte generale (identificante le caratteristiche strutturali dell’Organizzazione nonchè le modalità di creazione del modello e della sua diffusione –f ormazione/informazione);
– una parte speciale (afferente le diverse tipologie di reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001, e recante la mappatura dei rischi);
– Codice Etico (indicante le regole di condotta proprie dell’Organizzazione);
– Sistema disciplinare (riportante i principi base del CCNL applicato, e le altre regole sanzionatorie a carico dei soggetti che collaborano senza essere dipendenti ecc.);
– Statuto dell’OdV;
– Regolamento dell’Odv,
– Sistema Procure e deleghe;
– Organizzazione gerarchico-funzionale;
– Documento di analisi rischi (mappatura dei rischi).

E’ evidente che tale Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo collegato al D.Lgs. 231/01 debba integrarsi con gli altri sistemi di gestione aziendale: infatti “sia nella sua fase di realizzazione sia nella successiva fase di implementazione, viene configurato quale completamento dei sistemi presenti nell’Organizzazione.
Il Modello 231, pertanto, non si pone quale strumento aziendale a sé stante ma risulta interattivo con il sistema di gestione qualità ed ambientale (ISO 9001, ISO 14001/ EMAS) e/o di responsabilità sociale (SA 8000 o SCR), il sistema di controllo e gestione sicurezza (D.Lgs. 81/2008 – OHSAS 18001), il sistema Privacy (D.Lgs. 196/2003) ecc.”.

Per concludere, lasciando il lettore all’analisi dell’intero testo dell’articolo dell’Avvocato Dubini, citiamo in ultimo i vantaggi complessivi collegati con l’efficace adozione di un Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01:
1. Evitare il rischio di sanzioni (pecuniarie o interdittive) con potenziali gravissimi danni all’azienda;
2. Controllare i costi diretti e indiretti legati alla commissione dei reati;
3. Evitare il formarsi di pratiche corruttive all’interno della struttura aziendale;
4. Mantenere la buona reputazione aziendale e la fiducia degli stackeholders;
5. Aprire nuovi mercati e creare vantaggio competitivo in uno scenario di business che sempre più premia comportamenti etici;
6. Mantenere il valore per gli azionisti.
7. Evitare infortuni sul lavoro, malattie professionali, affidamento incauto di lavori, servizi, forniture, appalti e subappalti a fornitori inidonei e pericolosi.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

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