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Nuovo iter di formazione ed aggiornamento per RSPP ed ASPP: Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

Nuovo iter di formazione ed aggiornamento per RSPP ed ASPP: Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

08.02.2017
Nuovo iter di formazione ed aggiornamento per RSPP ed ASPP: Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura con competenze tecniche che, insieme al Medico competente, affianca il Datore di Lavoro nel processo di valutazione e gestione dei rischi aziendali ai fini della tutela della sicurezza e salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro, supportandolo nella redazione DVR e operando per il miglioramento continuo delle performance aziendali a tutela dei Lavoratori medesimi.

Ai sensi del comma 2, art. 32 del D. Lgs. 81/08, per lo svolgimento della funzione di RSPP ed ASPP (cioè figura parte del Servizio di Prevenzione e Protezione a supporto del RSPP) è necessario la positiva frequenza a specifici corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi delle attività lavorative svolte nei luoghi di lavoro.

Storicamente tali corsi erano organizzati secondo le indicazioni dell’Accordo in conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (GU n.37 del 14 febbraio 2006), precedententi all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, mentre ora i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere svolti secondo le nuove indicazioni espresse dal recente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii”), entrato in vigore lo scorso 3 settembre 2016.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER RSPP ed ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO DEL 7 LUGLIO 2016

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C.

Modulo A
Modulo introduttivo e propedeutico agli altri moduli, della durata di 28 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali).

Modulo B
“Modulo tecnico”, soggetto ad aggiornamento quinquennale, con durata di 48 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali).
Per quattro settori produttivi, il monte ore sopra illustrato deve essere integrato con la frequenza di un modulo aggiuntivo (di specializzazione):
* SP1 agricoltura – pesca (12 ore)
* SP2 cave – costruzioni (16 ore)
* SP3 sanità residenziale (12 ore)
* SP4 chimico – petrolchimico (16 ore)

Modulo C
Il modulo C è il corso di specializzazione per i soli RSPP (sono esclusi dall’obbligo gli ASPP), con durata complessiva è di 24 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali).

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP ed ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO DEL 7 LUGLIO 2016
L’aggiornamento è molto semplificato rispetto alla precedente strutturazione, prevedendo entro il quinquennio dal termine della precedente formazione del Modulo B (o suoi successivi aggiornamenti) l’obbligo di frequenza a:
* RSPP: obbligo di 40 ore di aggiornamento formativo (indipendentemente dal settore di appartenenza);
* ASPP: obbligo di 20 ore di aggiornamento formativo (indipendentemente dal settore di appartenenza);
(NOTA: tale formazione può essere frequentata in modalità e-learning: il 50% delle ore può essere ottemperato mediante partecipazione a convegni)

Di seguito prospetto riassuntivo di tutti gli oneri formativi e di aggiornamento per RSPP ed ASPP:

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

downloadAccordo-Stato-Regioni-7-luglio-2016-formazione-addestramento-RSPP-ASPP (2394KB)