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Responsabilità professionali del RSPP secondo la Corte di Cassazione

Responsabilità professionali del RSPP secondo la Corte di Cassazione

11.12.2013
Responsabilità professionali del RSPP secondo la Corte di Cassazione

Segnaliamo una recente sentenza della Corte di Cassazione che conferma l’orientamento giurisprudenziale che avevamo già segnalato in questo articolo, si attribuzione della responsabilità professionale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione qualora non abbia identificato e valutato tutti i rischi effettivamente presenti sul luogo di lavoro nell’ambito delle varie mansioni lavorative.

In particolare, la sentenza 8643 del 19 settembre 2013 (u. p. 5 marzo 2013) della IV Sezione Penale della Cassazione he definito che: “Il RSPP, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
E poi: “Il RSPP è chiamato a rispondere qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione dl rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.

Ciò perché in tale evenienza l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio” con la conseguenza che “qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, cosi, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben può e deve essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell’art. 113 c.p., e art. 41 c.p., comma 1 dell’evento dannoso derivatone“.

Con l’aggravante che qualora il RSPP (anche in assenza di specifica delega o incarico) svolga di fatto anche il ruolo di Dirigente o di Preposto (nel caso in cui organizzi il lavoro, o affidi incarichi o pianifichi le attività produttive) si assume anche le responsabilità collegate in virtù dello storico e logico “principio di effettività“.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano