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Obbligo di registrazione della formazione dei Lavoratori: verbali e test di verifica

Obbligo di registrazione della formazione dei Lavoratori: verbali e test di verifica

13.12.2012
Obbligo di registrazione della formazione dei Lavoratori: verbali e test di verifica

Il D.Lgs. 81/08 porta svariate innovazioni rispetto alla normativa pregressa in riferimento al modo di pensare, prgettare ed erogare la formazione dei Lavoratori, rimandando a successivi atti normativi (quali gli Acccordi in Conferenza Stato-Regioni di cui abbiamo già ampiamente parlato) il compito di definire operativamente le modalità pratiche di realizzazione della formazione medesima.

Formazione che all’art. 2, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/08 viene definita come: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” e che -ai sensi delle indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08- deve essere erogata al lavoratore (insieme all’addestramento, ove previsto) in occasione di:
– costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
– trasferimento o cambiamento di mansioni;
– introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

e “deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/08).

Secondo le indicazioni dell’Accordo sulla formazione del 21 dicembre 2011, la formazione erogata deve essere opportunamente registrata in un documento contenente:
* data,
* elenco degli argomenti svolti,
* firma del/dei docenti e del/dei lavoratori coinvolti.

Il sopraccitato Accordo non da’ tuttavia indicazioni circa l’obbligatorietà di un test di verifica della formazione, indicazione che non viene portata neppure dal nuovo accordo del 25 luglio 2012, fermo restando il fatto che se questa è stata però eseguita (sia essa una prova scritta o un verbale di prova pratica, entrambi opportunamente controfirmati sia dal docente che dal Lavoratore) deve essere conservata tra gli atti di registrazione della formazione: è comunque altresì chiaro che la sua realizzazione costituisce l’efficace prova dell’avvenuta erogazione della formazione del Lavoratore, oltre che (l’unico) strumento per la verifica della sua efficacia verso il Lavoratore medesimo.

Se tuttavia l’obbligatorietà di uno strumento di verifica non emerga nè da alcun atto normativo, nè da alcun successivo Accordo, la giurisprudenza interpretativa offre delle indicazioni che sembrano rendere obbligatoria e vincolante l’adozione in Azienda di strumenti per la verifica del livello dell’efficacia della formazione erogata.
La recente Sentenza della Cassazione (Cassazione Penale Sez. III – Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007) – Pres. De Maio – Est. Franco – P. M. (Conf.) Tindari Baglione – Ric. F. G.) di cui abbiamo già discusso in questa sede ha infatti condannato un DDL che, oltre ad aver omesso di realizzare una idonea valutazione dei rischi e ad aver omesso la consultazione del Medico competente e del RLS, aveva violato l’obbligo di cui “all’articolo 22, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 626/94 per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento”.

La giurispudenza interpretativa e la buona logica vengono quindi incontro alla “carenza informativa” della normativa rendendo di fatto necessaria la verifica della formazione come (unico) strumento per potersi rendere conto la bontà della formazione medesima, oltre che quale strumento utile ad avvalorare l’effettiva realizzazione della formazione. Questo purtroppo non è un dettaglio da poco……..la storia recente ci racconta di cosiddetti “enti di formazione” che di formazione ne hanno erogata davvero poca, pur a fronte di rilascio di attestati (e relativa fattura!).

A questo proposito il Procuratore di Torino Dott. Raffaele Guariniello ha recentemente affermato che: “Ci stiamo occupando del problema perché ci sono state alcune sentenze della Cassazione dove si afferma che la formazione dei lavoratori e dei datori sia un’attività che abbia carattere effettivo, quindi è necessaria la verifica dell’apprendimento. Andremo dunque a controllare i risultati concreti di chi opera nel settore. Se la formazione non ha previsto un’effettiva verifica dell’apprendimento riteniamo che ci sia la violazione dell’obbligo prevista dalla normativa in vigore“. E poi: “La verifica di apprendimento che le norme siano state recepite va fatta quasi fino al limite della pedanteria“.

Chiaro è chiaro

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano