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Aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): la Cassazione si esprime circa l’obbligo di aggiornamento

Aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): la Cassazione si esprime circa l’obbligo di aggiornamento

30.01.2012
Aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): la Cassazione si esprime circa l'obbligo di aggiornamento

La Cassazione si è espressa in riferimento all’obbligo di aggiornamento del DVR aziendale (Cassazione Penale Sezione III – Sentenza n. 24820 del 21 giugno 2011 (u. p. 5 maggio 2011) – Pres. Ferrua – Est. Gentile – P.M. Spinaci – Ric. P. G.), confermando la condanna ad un Datore di Lavoro che non aveva effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda e non aveva redatto il relativo documento di valutazione dei rischi stessi (ai sensi dell’allora D.Lgs. 626/94, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e lett. c), ed art. 89, comma 1).

Il caso in questione è probabilmente un caso limite, che però ben mostra la logica alla base della interpretazione normativa che viene fatta in sede di giudizio: in particolare, il caso giuridico di cui all’oggetto era collegato al mancato aggiornamento del DVR aziendale in seguito all’acquisizione di una seconda azienda, che svolgeva la stessa attività produttiva della società acquirente, esercitandola nella sua medesima sede e che aveva precedentemente già redatto il proprio DVR.

Nella sopraccitata sentenza, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal Datore di Lavoro (e sanzionato con una ammenda di 2.000 euro) ritenendolo infondato in quanto errato in una logica di diritto dato che (si cita testualmente dal testo della sentenza): “il fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29)”.

E poi ancora: “Trattasi di obbligo precipuo a carico del datore di lavoro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel lavoro)che deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa sussistenti nell’azienda, anche al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 15 lett. f)”.

Quindi, in sintesi, ogni modifica di qualunque tipo avvenga in azienda, deve essere oggetto di valutazione dei rischi e deve risultare a livello documentale nello specifico Documento.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano