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GUARINIELLO ALLE ASL: “CHIEDETE E VERIFICATE I MODELLI 231”

GUARINIELLO ALLE ASL: “CHIEDETE E VERIFICATE I MODELLI 231”

24.04.2012
GUARINIELLO ALLE ASL: "CHIEDETE E VERIFICATE I MODELLI 231"

(Fonte: Asso231)

Il Sostituto Procuratore Torinese Raffaele Guariniello è intervenuto ieri alla tavola rotonda organizzata da IPSOA su “Sicurezza sul lavoro e Responsabilità degli Enti”, presso la prestigiosa sede della Banca Popolare di Milano, in via Massaua.

Il magistrato, noto per aver sostenuto l’accusa in processi che hanno fatto discutere, come “Tissen” e “Ethernit”, conclusisi con pesanti condanne, è considerato da molti una sorta di talebano per le sue posizioni interpretative particolarmente severe.

Ma nel suo intervento di ieri ha offerto alcuni spunti di riflessione molto interessanti che, in parte combaciano con le posizioni già assunte da ASSO 231.
In primo luogo: i “modelli 231” non sono obbligatori, ma possono senza dubbio aiutare una sana organizzazione. Sotto il profilo della efficacia esimente, nonostante la previsione dell’art. 30 del d.lgs 81/08, non si può considerare esaurito il compito delle aziende con il solo modello di gestione della sicurezza, se pur certificato secondo lo standard 18001. Il modello organizzativo “231” è cosa diversa che pure attinge (o può attingere) schemi di controllo dal Sistema di Gestione della Sicurezza. “Alle Asl, in caso di infortunio sul lavoro, abbiamo diramato disposizioni chiare: chiedete il DVR ed il modello – ha detto il magistrato – Il modello non è obbligatorio, ma se vi un infortunio dobbiamo evitare che lo confezionino ad hoc” con chiaro riferimento all’ipotesi delle sanzioni cautelari.

Il magistrato ha poi toccato il tema degli Organismi di Vigilanza, ponendo l’accento sui requisiti di indipendenza e professionalità che si ricavano dalla norma. “Tali requisiti permangono anche se l’art.14 della legge di stabilità ha inserito la possibilità – e sottolineo – possibilità, che gli ODV siano composti anche da Sindaci, da componenti dei comitati per il controllo interno etc….Ma quali competenze potrà mai avere un membro del collegio sindacale in materia di sicurezza? A meno che l’azienda non mi dimostri che quel membro ha ricevuto una formazione specifica”

Ulteriori osservazioni del dott. Guariniello, hanno riguardato, non senza alcune perplessità, composizione e responsabilità degli ODV.
Pacificamente concordi, gli altri relatori, circa la incompatibilità dell’ RSPP quale membro dell’ODV. “non vi può essere concidenza tra controllato e controllore”. Il magistrato ha ritenuto che tale coincidenza possa sussistere anche se ad assumere il ruolo sia un consulente che si sia occupato operativamente della sicurezza (ad esempio redigendo il DVR).

Si è forse spinto oltre il dottor Guariniello quando ha ritenuto che a comporre l’ODV vi debba essere anche un medico del lavoro, se si consideri che l’Organismo di Vigilanza deve avere competenze trasversali anche su altre aree di rischio, dato l’ampio portafoglio di reati previsti dal decreto. Per cui potrebbe essere utile – ha detto lo stesso magistrato – definire nell’ambito dell’ODV una sorta di ripartizioni di compiti in relazione alle competenze specialistiche del singolo componente.

Sul tema delle responsabilità il magistrato ritiene che si possa configurare una responsabilità penale per i membri degli ODV sulla scorta del già discusso art.40 co. 2 del codice penale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. E per sostenere la sua tesi – su cui la dottrina ha assunto da tempo posizioni divergenti – il magistrato ha citato un esempio molto calzante: quello di un ODV che, informato di una grave carenza in materia di sicurezza, rimane totalmente inattivo.