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Informazione e formazione dei lavoratori: necessità di una loro programmazione e documentazione

Informazione e formazione dei lavoratori: necessità di una loro programmazione e documentazione

07.11.2011
Informazione e formazione dei lavoratori: necessità di una loro programmazione e documentazione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 16087 del 22 aprile 2011 (u. p. 22 dicembre 2010) – Pres. Marzano – Est. Foti– P.M. Galati – Ric. C. G.) precisa che l’informazione e la formazione dei lavoratori deve essere programmata, verificata e documentata, non bastando che i lavoratori vengano informati “sul campo” dai colleghi (che trasferiscono loro in maniera informale e non organizzata le informazioni sulle modalità di svolgimento del lavoro e sulle precauzioni di sicurezza ad esso collegate).

La suprema corte ha confermato la condanna ad un Datore di Lavoro di una ditta individuale per il reato di lesioni colpose gravi (articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3) commesse in violazione alla normative di tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro: l’imputato è stato ritenuto colpevole delle lesioni personali del lavoratore consistenti nell’amputazione del 2° e 3° dito della mano destra da parte di una sega circolare, con la quale il lavoratore stava tagliando alcune assi di legno.

La condannda (alla pena di 5 mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali da quantificarsi in separata sede, oltre al danno morale già quantificato in sede di giudizio in euro 11.000) è stata originata dalla mancata formazione professionale del lavoratore (dipendente), dalla sua mancata informazione sui rischi connessi alle mansioni a lui assegnate, dal mancato fissaggio al suolo della sega circolare (al fine di incrementarne la stabilità) riducendo così il rischio di infortunio che poi si è effettivamente verificato anche per la mancanza di stabilità dell’attrezzatura.

Il Datore di Lavoro aveva ricorso segnalando che il lavoratore si era comportato in maniera insicura avendo tenuto l’asse da tagliare con la sola mano destra, nonostante la sua capacità di utilizzo dell’attrezzo e le raccomandazioni ricevute, agevolando l’inclinazione a sinistra della sega circolare che era così entrata in contatto con le sue dita amputandone due.

Il Giudice ha però rilevato che il lavoratore era stato assunto solo da qualche giorno ed impiegato alla sega circolare solo il giorno prima (quindi senza la possibilità di una adeguata informazione circa i rischi connessi con l’utilizzo dello stesso nè di adeguata formazione circa l’uso dell’attrezzo) oltre che non era stata effettivamente rintracciata alcuna documentazione che attestasse l’attività di formazione svolta nei confronti del lavoratore circa le specifiche mansioni di taglio con sega a lui affidate.

Anche in riferimento alle sue presunte competenze pregresse del lavoratore indicate dal Datore di Lavoro ricorrente, sia i giudici del merito che quelli della Cassazione hanno rilevato “da un lato che nelle sue precedenti esperienze lavorative la vittima aveva utilizzato attrezzi diversi da quello adoperato nel caso di specie, attrezzi, peraltro, dotati di dispositivi di sicurezza non rinvenuti nella sega circolare; dall’altro, che le sommarie informazioni fornite ‘sul campo’ dai colleghi di lavoro non potevano ritenersi idonee a garantire un’adeguata formazione del lavoratore”.

Clicca qui per il donwload della sentenza.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano