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Ancora riflessioni sulla “capacità impeditiva” (in materia di sicurezza e salute dei lavoratori)

Ancora riflessioni sulla “capacità impeditiva” (in materia di sicurezza e salute dei lavoratori)

24.10.2014
Ancora riflessioni sulla "capacità impeditiva" (in materia di sicurezza e salute dei lavoratori)

Continuiamo la riflessione generale sulla tematica della “capacità impeditiva” come criterio per identificare i potenziali destinatari delle sanzioni in caso di accadimento di un infortunio sul lavoro, le quali vengono attribuite sulla base di un criterio di causalità.

Se già un soggetto destinatario di obblighi prevenzionistici può essere sanzionato “preventivamente” all’accadimento di un infortunio, in ragione di un suo mancato/incompleto adempimento degli obblighi prevenzionistici di cui egli è normativamente obbligato (con primario riferimento a Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti aziendali, una situazione che si verifica in caso di controllo degli organi pubblici deputati alla verifica dell’adempimento degli obblighi aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro), la sanzione è certa nel caso in cui si si verifichi un evento lesivo (quale: lesione grave o gravissima, malattia professionale o decesso) commesso in violazione agli artt. 590 e 589 del codice penale (rispettivamente riferiti a lesioni colpose e omicidio colposo).

La ratio della normativa prevede che la sanzione penale a carico di una persona fisica possa insorgere in caso di una colpa, a sua volta originata determinata dalla violazione delle attività prevenzionistiche aziendali in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori: ciò capita nella logica per cui è normalmente interpretabile il fatto che non possano sussistere logiche di dolo nel generare condizioni di insicurezza aziendale predisponenti alla lesione, quanto invece “solo” dinamiche di omissioni colpose.

La storia penale recente ci racconta infatti come solo un tipo di carenza generale strutturale dei sistemi prevenzionistici aziendali (estesi persino al carente impianto antincendio) abbia determinato una volontà di attribuzione dell’aggravante del “dolo eventuale” nel Processo Thyssengroup, una situazione ovviamente non estendibile alle aziende in cui il Datore di Lavoro opera la prevenzione dei rischi secondo logiche di “normale diligenza”.

Perché dunque si verifichi una “responsabilità penale per colpa” è necessario che l’evento sia conseguenza della violazione della regola precauzionale, attribuita dalla normativa alle diverse funzioni che sostanziano l’organizzazione aziendale (e che dovrebbero essere chiarite in maniera precisa all’interno dell’Organizzazione medesima).

In sede di giudizio, per l’attribuzione della colpa il Giudice dovrà valutare:

• la causalità materiale (verificando cioè l’oggettiva causa dell’evento, indipendentemente da qualsivoglia eventuale responsabilità umana);
• la causalità della condotta (verificando se la condotta dell’imputato abbia avuto una responsabilità causale diretta o indiretta nell’evento, rispetto a quelli che sarebbero dovuti essere i suoi compiti prevenzionistici in relazione agli obblighi a lui attribuiti dalla normativa a cui è soggetto, in funzione del suo ruolo aziendale di Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto);
• la causalità della colpa (verificando se la condotta causa dell’evento sia stata svolta in violazione delle regole di cautela prevenzionistica, con particolare riferimento alla prevedibilità dell’evento)
• l’evitabilità dell’evento (qualora fosse stata messa in atto la condotta omessa colpevolmente)

Appare quindi chiaro, un’altra volta, la centralità dei processi di valutazione e gestione del rischio, in cui la fase di valutazione del rischio è straordinariamente importante al fine di poter capire in quali ambiti diventa necessario la successiva attività gestionale (dei rischi), al fine di poter adeguatamente sostanziare gli obblighi prevenzionistici attribuiti a livello normativo alle varie figure per la sicurezza aziendale.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano