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(Avv. Dubini – Approfondimenti) Lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: responsabilità del CSE per mancata contestazione scritta

(Avv. Dubini – Approfondimenti) Lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: responsabilità del CSE per mancata contestazione scritta

05.05.2017

Lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: responsabilità del CSE per mancata contestazione. I richiami verbali non rilevano, è necessario l’atto scritto

di Rolando Dubini, avvocato in Milano, Studio Legale Carozzi-Dozio-Dubini, consigliere nazionale Aias

Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703

MASSIMA (di Rolando Dubini)
L’art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica “verifica”, spesso intesa, in modo contrario alla legge, in modo riduttivo: tali obblighi comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nelle relative procedure di lavoro e negli accordi tra le parti sociali (fra le quali organizza la cooperazione ed il coordinamento).

Tali azioni concrete di coordinamento implicano l’obbligo e il dovere di contestare non solo verbalmente ma anche e soprattutto per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro e segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi il CSE può (e deve per preciso obbligo di legge) anche sospendere i lavori. Del resto, come da giurisprudenza costante della Corte di legittimità, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.494 del 1996 e l’art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008.

Nel caso specifico è un dato di fatto (non contestato dall’imputato) che l’impresa esecutrice dei lavori stava eseguendo lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: costituisce altro dato di fatto che l’imputato non ha mai contestato per iscritto all’impresa esecutrice dei lavori la grave inadempienza riscontrata, né ha preso altre iniziative volte a impedire la permanenza del grave rischio all’incolumità dei lavoratori.

Lo stato dei fatti denunzia di per se la mancanza di vigilanza da parte del coordinatore che non ha prodotto i risultati voluti dalla norma (atti concreti di coordinamento). La contestazione, tra l’altro, deve risultare da atto scritto, la sua esistenza non può essere oggetto di testimonianza, come di fatto pretende il ricorrente.

I “richiami verbali” non rilevano ai fini di legge.

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avv. Rolando Dubini