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(Avv. Dubini – Approfondimenti) Responsabilità del datore di lavoro per la circolazione pericolosa dei veicoli condotti dai propri dipendenti nel perimetro aziendale

(Avv. Dubini – Approfondimenti) Responsabilità del datore di lavoro per la circolazione pericolosa dei veicoli condotti dai propri dipendenti nel perimetro aziendale

01.02.2016

Responsabilità del datore di lavoro per la circolazione pericolosa dei veicoli condotti dai propri dipendenti nel perimetro aziendale: traffico veicolare e di autocarri e mancata segnalazione di vie di circolazione per i pedoni
di Rolando Dubini, avvocato in Milano, Studio Legale Carozzi-Dozio-Dubini, consigliere nazionale Aias

La Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2015, n. 24202, si esprime sulla responsabilità penale del datore di lavoro in relazione ad un evento accaduto in un’area dello stabilimento ove era presente traffico veicolare e di autocarri ma non vi era invece alcuna segnalazione circa le vie di circolazione per i pedoni (con apposite strisce): l’evento era consistito nell’investimento di un pedone da parte di un autocarro condotto da un dipendente della società, con conseguenti lesioni che determinavano l’amputazione dell’arto inferiore sinistro.

L’assenza di segnaletica orizzontale, segnalante il percorso sicuro destinato ai pedoni nell’area di parcheggio aziendale, impegnata da intenso traffico veicolare, costituisce una violazione di specifiche regole cautelari, nonché di ordinaria diligenza, che possono concretizzare il rischio che le dette misure miravano ad evitare.

La circostanza che le norme di sicurezza impongano una segnalazione “chiaramente visibile”, porta ad escludere che a tal fine siano sufficienti cartelli in posizione verticale, essendo la segnaletica orizzontale quella immediatamente percepibile da parte di pedoni e conducenti di veicoli.

Le nome di sicurezza mirano a prevenire situazioni di pericolo che sono determinate in primo luogo proprio dalla disattenzione dei soggetti coinvolti. Pertanto la negligenza, ai fini di prevenzione, non può essere considerato un fatto imprevedibile (cfr. ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 23/12/2005).

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avv. Rolando Dubini