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(Avv. Dubini – Approfondimenti) Rischio violenza sul luogo di lavoro (rapina): obbligo di tutela prevenzionistica e protezionistica del lavoratore

(Avv. Dubini – Approfondimenti) Rischio violenza sul luogo di lavoro (rapina): obbligo di tutela prevenzionistica e protezionistica del lavoratore

31.03.2016

Rischio violenza sul luogo di lavoro (rapina) – Obbligo di tutela prevenzionistica e protezionistica del datore di lavoro nei confronti del lavoratore
di Rolando Dubini, avvocato in Milano, Studio Legale Carozzi-Dozio-Dubini, consigliere nazionale Aias

Fattispecie relativa a rapina a mano armata del 24 luglio 2000 all’interno dell’ufficio postale in Roma presso cui prestava servizio la dipendente, da tempo privo di telecamere a circuito chiuso funzionanti, in esito alla quale rimaneva affetta da un disturbo posi-traumatico da stress.

MASSIMA (di Rolando Dubini)
“Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale dei danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinséci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 19 luglio 2007, n. 16003): con estensione dell’obbligo dell’imprenditore di tutela dell’integrità fisiopsichica dei dipendenti all’adozione e al mantenimento, non solo di misure di tipo igienico – sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica prevista dal d.p.r. 112411965 e giustificandosi l’interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia dei rilievo costituzionale del diritto alla salute / (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. 22 marzo 2002, n. 4129).

E ciò in particolare proprio in riferimento ad una rapina ad un ufficio postale, imponendo l’art. 2087 c.c., siccome necessario, l’apprestamento di adeguati mezzi di tutela dell’integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell’attività criminosa di terzi, nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro, nonché delle plurime reiterazioni di rapine in un determinato arco temporale (da ultimo: Cass. 20 novembre 2015, n. 23793; Cass. 13 aprile 2015, n. 7405).”

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avv. Rolando Dubini