Skip to content Skip to footer

(Avv. Dubini – Approfondimenti) Thyssen, la Cassazione: «Colpa imponente del management»

(Avv. Dubini – Approfondimenti) Thyssen, la Cassazione: «Colpa imponente del management»

22.12.2016

Thyssen, la Cassazione: «Colpa imponente del management»

di Rolando Dubini, avvocato in Milano, Studio Legale Carozzi-Dozio-Dubini, consigliere nazionale Aias

Cassazione Penale, Sez. 4, Sentenza 13 maggio-12 dicembre 2016, n. 52511; Pres. Izzo, Est. Bellini, P.M. Filippi; ric. Espenhahn e altri.

MASSIMA (di Rolando Dubini)
Sul mortale rogo della Thyssen Krupp cala il sipario. La Corte di Cassazione ha infatti reso pubblico il dispositivo della sua sentenza che chiude definitivamente il caso. E gli aggettivi usati per illustrare quanto accadde quella notte raccontano un dramma italiano del lavoro. Per i giudici quella commessa dall’ex ad della Thyssen Harald Espenhahn, nonchè degli altri due consiglieri del Board, il responsabile commerciale e quallo amministrativo, i l responsabile degli investimenti dell’area tecnica, il direttore di stabilimento e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è stata una “colpa imponente”.

Una responsabilità terribile che ha condiviso con altri cinque manager del gruppo siderurgico e che ha provocato, per la totale e consapevole mancanza di adeguate misure di sicurezza, il rogo dello stabilimento di Torino nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 e la conseguente morte di sette operai. La Cassazione aveva emesso il suo verdetto lo scorso 13 maggio confermando la lieve riduzione delle pene inflitte agli imputati nell’appello bis.
L’imponenza della colpa dell’amministratore delegato e dei manager deriva dal fatto che negli imputati era presente la consapevolezza che la situazione avrebbe potuto determinare un tragico evento. Ma nonostante le preoccupazioni, i dirigenti avrebbero continuato a comportarsi in maniera diversa da quanto le condizioni avrebbero imposto.

La quarta sezione penale della Cassazione, spiegando perché il 13 maggio scorso ha confermato la sentenza del maggio 2015 della Corte d’Assise d’appello di Torino, parla di «scellerate strategie aziendali» e di una «serie impressionante di violazioni a regole cautelari nel settore della programmazione, prevenzione e adozione di sistemi antinfortunistici». «A partire dall’anno 2007 – sottolinea la Suprema corte – vi fu un brusco cambio di passo all’interno dello stabilimento con l’interruzione di qualsiasi iniziativa di stimolo in chiave prevenzionistica e, anche attraverso la predisposizione dei documenti di valutazione del rischio incendio e collegato piano di emergenza, di camuffamento della situazione di progressivo rallentamento della sicurezza, gravido di insidie per le maestranze».

La Cassazione parla inoltre di «volontario temporeggiamento» e di «differimento della realizzazione dell’impianto» antincendio «oltre ogni ragionevole limite temporale, segnato dalle scadenze di bilancio e dagli obblighi connessi alla presentazione dei documenti sulla valutazione dei rischi». L’adozione di «un innovativo sistema di automatico rilevamento e spengimento di principi di incendio – osserva la Suprema Corte – «rappresentava un’esigenza avvertita e coltivata dagli stessi vertici aziendali della società Thyssen Krupp a seguito degli eventi occorsi presso diverso luogo di lavoro in Olanda (Krefeld)».

Ad avviso della Suprema Corte, quella dell’ex ad e degli altri dirigenti, è una «colpa imponente» tanto «per la consapevolezza che gli imputati avevano maturato del tragico evento prima che poi ebbe a realizzarsi, sia per la pluralità e per la reiterazione delle condotte antidoverose riferite a ciascuno di essi che, sinergicamente, avevano confluito nel determinare all’interno» dello stabilimento di Torino «una situazione di attuale e latente pericolo per la vita e per la integrità fisica dei lavoratori».

I giudici affermano inoltre che quella commessa è stata una “colpa imponente” anche per “la imponente serie di inosservanze a specifiche disposizioni infortunistiche di carattere primario e secondario, non ultima la disposizione del piano di sicurezza che impegnava gli stessi lavoratori in prima battuta a fronteggiare gli inneschi di incendio, dotati di mezzi di spegnimento a breve gittata, ritenuti inadeguati e a evitare di rivolgersi a presidi esterni di pubblico intervento”.

(a seguito è possibile il download della sentenza in formato integrale)

__________________
avv. Rolando Dubini

downloadcass-pen-52511-16 -Thyssen (4064KB)