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(Avv. Dubini – Approfondimenti) Infortunio sul lavoro: responsabilità del Direttore di Cantiere (Dirigente) e del Capo Cantiere (Preposto)

(Avv. Dubini – Approfondimenti) Infortunio sul lavoro: responsabilità del Direttore di Cantiere (Dirigente) e del Capo Cantiere (Preposto)

27.02.2017

Infortunio con una sega circolare. Responsabilità del Direttore di Cantiere (equiparato ad un Dirigente) e del Capo Cantiere (equiparato ad un Preposto)

di Rolando Dubini, avvocato in Milano, Studio Legale Carozzi-Dozio-Dubini, consigliere nazionale Aias

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2015, n. 31245

MASSIMA (di Rolando Dubini)
In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro (e dunque i soggetti da esso delegati), non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa o per la trasmissione di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori (anche posti in relazione gerarchica tra di loro), atteso che l’apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano, e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione imposte dalla legge a carico del datore di lavoro (Sez. 4, Sentenza n. 21242 del 12/02/2014, Rv. 259219).

Nessuna formazione e informazione del lavoratore infortunato circa i rischi connessi all’attività allo stesso affidata risultava essere stata eseguita, non potendo ritenersi ammissibile il richiamo ad opera dei ricorrenti alla professionalità o all’eventuale esperienza maturata o concretamente acquisita dal lavoratore.

Sussiste la responsabilità dei garanti della sicurezza qualora la strumentazione posta a disposizione del lavoratore infortunato, per la realizzazione dei cunei di legno indispensabili ai fini dell’esecuzione della relativa prestazione lavorativa, non sia del tutto idonea a garantire la sicurezza e l’incolumità del lavoratore, quando non sia posta, a disposizione dello stesso, la bacchetta spingipezzo delle caratteristiche previste dalla normativa di settore al fine di prevenire ogni contatto tra le mani del lavoratore e lo strumento di lavoro utilizzato, ad esempio una sega circolare.

In tema di prevenzione degli infortuni il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 9491 del 10/01/2013, Rv. 254403). Peraltro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253850).
In tema di infortuni sul lavoro, il titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., explurìmis, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).

Il titolare di una posizione di garanzia in materia di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente e onto-logicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695). L’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del titolare della posizione di garanzia, il quale risponde dell’infortunio, sia a titolo di colpa diretta (per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio), che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (cfr. Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544). Il risarcimento che dà luogo alla circostanza attenuante dell’integrale risarcimento del danno è solo quello che interviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Sez. 4, Sentenza n. 1528 del 17/12/2009, Rv. 246303; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 17864 del 23/01/2014, Rv. 261498).

Fattispecie relativa alla condanna di un direttore di cantiere (e dunque di ‘dirigente’) e di un capo cantiere (e quindi di ‘preposto’), alla pena di un mese di reclusione ciascuno in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un operaio, in Firenze, il 23/11/2009. Agli imputati, in qualità di direttore di cantiere (e dunque di ‘dirigente’), e di capo cantiere (e quindi di ‘preposto’), era stata originariamente contestata la violazione dei doveri concernenti la fornitura, al lavoratore infortunato, della strumentazione necessaria e adeguata per l’esecuzione delle lavorazioni cui lo stesso era stato adibito, nonché la formazione e l’informazione sui rischi inerenti lo svolgimento di dette lavorazioni, sicché l’operaio infortunato, nell’atto di realizzare con una sega circolare dei cunei in legno necessari per l’adempimento dei compiti commissionatigli, entrava in contatto con le proprie mani con detta sega, procurandosi lesioni personali consistite nella sub-amputazione del terzo dito della mano e fratture multiple di altre dita, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a 40 giorni e indebolimento permanente della funzione prensoria.
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avv. Rolando Dubini