Obbligo di vigilanza: in assenza di un Preposto (anche “di fatto”) obbligo (e responsabilità) permane a carico del Datore di Lavoro
La Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2016, n. 47093 (“Demolizione di un solaio e crollo: se non c’è un preposto, l’obbligo di vigilanza permane in capo al datore di lavoro”)
Al netto della fattispecie più volte descritta del “Preposto di fatto” qui analizzata, è interessante quanto emerge dal recente disposto della Sez. 4 della Corte di Cassazione Penale, che ribadisce con un sentenza la responsabilità ultima del Datore di lavoro anche nel campo della vigilanza dei Lavoratori.
La Corte rimprovera all’imputato di “……avere cagionato per colpa, in qualità di datore di lavoro, lesioni personali gravi a due lavoratori, adibiti alla demolizione di un solaio al primo piano di una civile abitazione e trascinati dal crollo dopo aver svincolato detto solaio dai muri perimetrali con martelli demolitori elettrici; nell’occasione, mancavano idonei dispositivi individuali di protezione quali imbracature di sicurezza ed era mancata idonea formazione dei lavoratori alle opere di demolizione, in assenza di idonee opere di rafforzamento e puntellamento del solaio e specifica previsione e programmazione nel piano operativo di sicurezza della fase di demolizione“.
Dalla Sentenza: “la Corte territoriale ha replicato osservando che non vi fosse prova dell’esperienza pregressa dei due lavoratori né delle direttive loro fornite dal datore di lavoro, che si era limitato ad impartire l’ordine di demolire un solaio non puntellato mettendo a disposizione due martelli pneumatici, una flessibile, una pala ed una scala, senza alcun dispositivo antinfortunistico“, mancando quindi anche la presenza di un “Preposto di fatto” eventualmente insorgente da una specifica competenza professionale circa il lavoro da svolgere.
Dalla Sentenza: “….la Corte territoriale ha posto l’accento sulla circostanza, emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale, che i due lavoratori svolgessero il loro lavoro senza l’assistenza di alcun preposto supervisore ma alla sola presenza della proprietaria dell’abitazione committente che, ovviamente, non svolgeva attività di preposta“.
La Corte in questa sentenza ha ricordato che: “Il sistema prevenzionistico disegnato dal legislatore è ora imperniato su un modello collaborativo che ripartisce gli obblighi tra più soggetti (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073); ciononostante, sussiste in capo al datore di lavoro un potere-dovere generale di vigilanza permanente sul rispetto delle disposizioni antinfortunistiche impartite ai lavoratori (Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio, Rv. 266853; Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263200 che fonda tale dovere sull’art.2087 cod. civ.) che, ancorché non espressamente previsto, si ricava sia dall’art. 18 lett.f) che dall’art.19 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81. Tali norme, in sintesi, prevedono l’obbligo del datore di lavoro di richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni antinfortunistiche e la funzione del preposto di vigilare sull’osservanza delle norme e delle direttive, oltre che sull’uso dei presidi di protezione, da parte dei lavoratori; con la conseguenza che, ove non vi sia un preposto, il predetto obbligo di vigilanza permane in capo al datore di lavoro.”
A seguito la sentenza (download).
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