Skip to content Skip to footer

D.Lgs. 81/08: delega o non delega (da parte del Datore di Lavoro al Dirigente) alla luce del principio di effettività

D.Lgs. 81/08: delega o non delega (da parte del Datore di Lavoro al Dirigente) alla luce del principio di effettività

20.10.2011
D.Lgs. 81/08: delega o non delega (da parte del Datore di Lavoro al Dirigente) alla luce del principio di effettività

L’art. 299 del D.Lgs. 81/08 (“Esercizio di fatto di poteri direttivi”) al suo unico comma cita testualmente: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti“.

Si tratta dell’ormai noto “principio di effettività”, cioè il principio secondo cui l’attribuzione di compiti, doveri e responsabilità prevenzionistiche è in capo a chi in Azienda svolge le mansioni a cui sono sostanzialmente ed operativamente collegate quelle attribuzioni, al di là di eventuali altre e diverse attribuzioni formali. Aiuta ulteriormente a comprendere questo principio la Cass. Pen., Sez. III, 15 aprile 1993, Giusto, per la quale “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’individuazione dei destinatari dell’obbligo di attivare le norme di sicurezza va fatta con riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astratta rivestita” oppure la Cass. Pen., Sez.IV, 20 aprile 1989, n. 6025 per la quale: “in tema di infortuni sul lavoro, la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti“.

Al di là di inquadramenti o mansionari formali, quindi, ai fini dell’individuazione delle responsabilità prevenzionistiche (oltre che delle responsabilità civili e/o penali in caso di infortunio di un lavoratore) prevale decisamente l’effettività della mansione svolta da un soggetto piuttosto che non la formalità dell’incarico a lui attribuito.

A questo punto si comprende meglio la logica della delega (realizzata secondo l’art. 16 del D.Lgs. 81/08) di compiti datoriali a terze figure, la quale può quindi essere letta come occasione per esprimere e formalizzare in maniera compiuta compiti ed incarichi prevenzionistici che un soggetto magari già sostanzialmente svolge (in vece del Datore di Lavoro, all’interno dei compiti complessivamente definiti all’art. 18 del D.Lgs. 81/08), ma che rischiano di non essere conosciuti in forma completa -e quindi non completamente svolti- da parte di questo soggetto che si configura quindi come un semplice “Dirigente di fatto” (senza delega).

Mediante la formalizzazione di una delega è invece sensato ed auspicabile che vegano ben definite le specifiche “competenze” prevenzionistiche del delegato, all’interno delle quali il delegato stesso si può (e si deve) muovere durante la propria attività lavorativa. Si noti infatti che sia nella definizione di Dirigente (art. 2, comma 1, lettera d) che in quella di Preposto (art. 2, comma 1, lettera e) compare la dicitura “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli“, a voler significare il fatto che queste figure si dovrebbero muovere dentro un quadro ben definito di compiti, incarichi e funzioni aziendali (in materia di sicurezza), da loro perfettamente conosciuto.

Da qui, l’esistenza di una delega scritta diventa una condizione importante perchè tutte le parti (Datore di Lavoro e Dirigente delegato) abbiano chiara coscienza dei compiti e delle competenze attribuite al delegato medesimo, in modo tale che questo possa svolgere appieno il proprio incarico mentre il Datore di Lavoro (DDL) possa invece svolgere in maniera efficace e completa la propria attività di vigilanza sul delegato (circa i compiti delegati mediante l’atto di delega).

Il punto allora non è se “serve una delega o non serve una delega” ai fini delle responsabilità individuali del Dirigente: le responsabilità del Dirigente “delegato” o “di fatto” non cambiano, in virtù del sopraccitato principio di effettività (discorso diverso per il DDL, come a seguito presentato).

Nella logica della promozione di una tutela efficace dei lavoratori, ad un DDL converrebbe probabilmente chiedersi “se io Datore di lavoro do una delega, riesco a creare maggior consapevolezza circa gli obblighi di sicurezza di cui è caricato il delegato (sia esso Capo Stabilimento, o Capo area, o Direttore Tecnico, o….etc.) mettendo lui ed io in condizioni migliori per tutelare i lavoratori”?

La risposta è probabilmente sempre “si”.

Discorso simile per la comunicazione ai Preposti circa il loro ruolo ed i loro obblighi prevenzionistici secondo l’art. 19 del TU per la sicurezza, utile da realizzare proprio per ricordare loro che -in virtù del loro ruolo aziendale (di Caposquadra, Capoturno,…..etc.)- hanno doveri di vigilanza verso i lavoratori e devono svolgere tutte le mansioni loro attribuite dall’art. 19 del TU.

Ritornando alla delega di funzioni datoriali verso un Dirigente per la sicurezza, è poi ovvio che le responsabilità di un DDL potrebbero cambiare in maniera rilevante nel caso di realizzazione di tale delega di funzioni in conformità ai requisiti di cui all’art. 16 (comprensiva di una procura di spesa di importo adeguato rispetto ai poteri delegati, e contestuale svolgimento della vigilanza relativa ai medesimi compiti delegati).

La sentenza 38111 del 27 ottobre 2010 della Corte di Cassazione (Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 38111 del 27 ottobre 2010 (u. p. 21 settembre 2010) – Pres. Marzano – Est. D’Isa– P.M. De Sandro – Ric. A. A.) è interessante perchè ribadisce molto bene la logica alla base del TU, in quanto in un suo passaggio dice testualmente: “nella materia infortunistica, perché possa prodursi l’effetto del trasferimento dell’obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell’apparato organizzativo dell’impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto o, come nel caso di specie, responsabile del servizio di prevenzione infortuni) è necessaria una delega di funzioni da parte dell’imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l’affidamento dell’incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell’obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza”.

La delega di funzioni formalizzata con un atto scritto conforme alle indicazioni dell’art. 16 (con annessa procura di spesa di importo adeguato rispetto alle funzioni delegate) è quindi condizione necessaria -insieme alla contestuale vigilanza- per poter realizzare un reale sgravio e trasferimento di responsabilità da parte del DDL verso un Dirigente, ma -come già introdotto superiormente- la sua valenza può essere anche maggiore.

Come già visto, una buona delega può infatti essere occasione per chiarificare a tutti “chi deve fare cosa”, permettendo che l’attività prevenzionistica venga effettivamente e completamente realizzata in Azienda: a questo punto ragionare di responsabilità a seguito di infortunio viene probabilmente in secondo piano dal momento che, così facendo, si sono messe le basi perchè i lavoratori siano accompagnati a lavorare in maniere sicura e a prevenire problematiche di sicurezza, da parte di Dirigenti completamente consapevoli dei propri compiti e delle proprie responsabilità.

Dott. Paolo Viganò – Comitato Tecnico P.le GPL