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Formatore per la sicurezza: la sintesi delle indicazioni normative

Formatore per la sicurezza: la sintesi delle indicazioni normative

03.01.2017
Formatore per la sicurezza: la sintesi delle indicazioni normative

Il DI 6 marzo 2013 ha definito le caratteristiche che devono essere in possesso da parte del Formatore che eroga la formazione verso Lavoratori, Dirigenti e Preposti così come codificati dal D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.), secondo le indicazioni espresse dagli Accordi Stato-Regioni del dicembre 2011 e luglio 2012, che a loro volta declinano e specificano le indicazioni codificate dall’art. 37 del medesimo D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.).

Senza entrare nel merito delle indicazioni normative già ben descritte nella news linkata superiormente, in questa sede si intende realizzare alcune precisazioni alla luce degli Interpelli di chiarimento rilasciati negli anni a seguire da parte della Commissione Interpelli, scaricabili a seguito e qui solo sintetizzati.

Secondo l’Interpello 21/2014, date le 3 possibili aree tematiche in cui il Formatore può erogare la propria docenza (quali: Area normativa/giuridica/organizzativa; Area rischi tecnici/igienico-sanitari; Area relazioni/comunicazione) la Commissione Interpelli ritiene che il DI 6 marzo 2013 imponga “a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (quali: * area normativa/giuridica/organizzativa; * area rischi tecnici/igienico-sanitari; * area relazioni/comunicazioni) – il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto” (ndr: criteri di qualificazione come formatore).
Quindi colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, “dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree”.

In merito invece all’aggiornamento della formazione del Formatore interviene l’Interpello 9/2015.
Il DI 6 marzo 2013 specifica infatti che il Formatore abbisogna di un aggiornamento triennale mediante:
frequenza a corsi di aggiornamento, o a seminari, o a convegni specialistici di 24 ore complessive (nell’area tematica di appartenenza, quale: * area normativa/giuridica/organizzativa; * area rischi tecnici/igienico-sanitari; * area relazioni/comunicazioni)
oppure alternativamente
erogazione di un numero minimo di 24 ore di docenza nell’ambito della propria area tematica di competenza.

Tutto ciò vale a fronte di un periodo triennale che decorre:
• per i formatori già qualificati alla data di entrata in vigore del Decreto: entro 3 anni dall’entrata in vigore del DI medesimo (quindi il 18 marzo 2017);
• per i formatori non ancora qualificati: entro 3 anni dall’adempimento del requisito.

In questo Interpello 9/2015 la Commissione Interpelli precisa che il termine “alternativamente” indica il fatto che “il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.

Di seguito possibilità di download della interessante pubblicazione INAIL – “La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione”.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

downloadInterpello 21-2014 (180KB) downloadinterpello_9-2015 (263KB) downloadINAIL-qualificazione-formatore-salute-e-sicurezza-sul-lavoro (2482KB)