Accordo Stato-Regioni per la formazione è pubblicato in GU: analisi degli obblighi e delle scadenze
Facciamo seguito alla precedente notizia circa il fatto che la Conferenza tra Stato e Regioni nella sua riunione del 21 dicembre 2011 ha approvato l’“Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni” e in pari data l’altro “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, segnalando che detti accordi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 11 gennaio 2012.
Tali accordi sono parte integrante del D.Lgs. 81/08, costituendo una integrazione ai contenuti dell’art. 37 del medesimo decreto (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”), e non si applica ai Lavoratori che abbiano già ricevuto una formazione pregressa conforme alle indicazioni del DM 16 gennaio 2007.
Questi accordi seguono il precente CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO – PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 – “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195“.
Gli accordi, così come ogni altro testo di Legge (se non diversamente specificato), entrano in vigore a partire dal 15mo giorno dalla pubblicazione in GU quindi, in questo caso, entreranno in vigore il 26 gennaio 2012.
Sarà quindi da tale data che si dovranno calcolare i 12 mesi nei quali, secondo l’articolo 10 dell’accordo per la formazione dei lavoratori, un eventuale corso di formazione aziendale ai lavoratori determina una esenzione temporanea degli obblighi di loro formazione immediata. Infatti il punto 10 dell’Allegato A dell’accordo (“Disposizioni transitorie“) cita testualmente: “In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i Lavoratori, i Dirigenti e i Preposti che abbiano frequentato -entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo- corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.
Si verifica immediatamente il fatto che negli Accordi si sia voluta inserire (quale disposizione transitoria limitata alla fase di prima attuazione degli accordi medesimo) la temporanea possibilità di esenzione dal frequentare i “nuovi” corsi di formazione, cioè i corsi realizzati secondo i nuovi criteri e le nuove modalità: lavoratori, dirigenti e preposti possono quindi ancora frequentare i “vecchi” corsi di formazione realizzati secondo i contratti collettivi di lavoro, a condizione però che questi stessi corsi siano svolti non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo e a condizione che questi corsi siano stati già organizzati e formalmente approvati prima della data di entrata in vigore degli Accordi (con specifica documentazione a prova delle date).
I lavoratori dovranno essere avviati alla formazione nel rispetto delle indicazioni dell’accordo, secondo iter formativi che sono di durata proporzionale al livello di rischio dell’azienda presso cui sono impiegati (rischio BASSO, MEDIO, ALTO), in particolare:
– LAVORATORI IMPIEGATI IN AZIENDE NEI SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO BASSO (Uffici e Servizi, Commercio, Artigianato, Turismo): 8 ore (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica)
– LAVORATORI IMPIEGATI IN AZIENDE NEI SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO MEDIO (Agricoltura, Pesca, Trasporti, P.A., Istruzione, Magazzinaggio): 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica)
– LAVORATORI IMPIEGATI IN AZIENDE NEI SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO ELEVATO (Costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità): 16 ore (4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica)
(si noti che i monti ore sopra espressi per le diverse categorie di aziende si riferiscono solo alla Formazione, e non all’Addestramento così come definito dal D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera cc, da erogarsi laddove necessario).
Oltre al modulo di formazione dei lavoratori, i Preposti sono destinatari di un ulteriore modulo formativo aggiuntivo, della durata minima di 8 ore. Tra i contenuti minimi dell’iter formativo per i Preposti individuati dall’accordo, sono da evidenziare il riferimento alle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, le modalità di esercizio della funzione di controllo dei lavoratori circa l’osservanza delle disposizioni di legge/aziendali e il monitoraggio di incidenti e mancati incidenti.
L’accordo prevede una formazione specifica per i Dirigenti, che NON si somma a quella dei lavoratori, con una durata minima di 16 ore e una suddivisione in 4 moduli formativi : 1) Giuridico – normativo; 2) Gestione ed organizzazione della sicurezza; 3) Individuazione e valutazione dei rischi; 4) Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda le scadenze della formazione specifica per i lavoratori, bisogna necessariamente fare riferimento ai contenuti del D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 4, lettere a), b), c) (“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi“).
Rimanendo in tema di scadenze, è sempre la data del 26 gennaio 2012 l’avvio per contabilizzare i 18 mesi necessari per avviare alla formazione i Dirigenti ed i Preposti aziendali già dipendenti dell’azienda secondo le nuove disposizioni dell’accordo: si ricorda che l’accordo prevede una durata minima della formazione per Preposti di 8 ore (che si sommano al monte ore della formazione per i lavoratori), mentre per i Dirigenti il monte ore aggiuntivo rispetto ai lavoratori è di 16 ore (da completarsi entro un anno dall’avvio dell’iter formativo).
Tuttavia chi prima del 26 gennaio 2012 ha programmato la conclusione di corsi di formazione per Dirigenti e Preposti entro il 26 gennaio 2013 (con documento scritto avente data certa) può predisporre la formazione in modo non necessariamente strettamente rispettoso di tutte le tempistiche dell’accordo del 21 dicembre 2011, purché completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013.
Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria avrà tempo fino al 26 luglio 2013 per completare il monte ore per la formazione dei Dirigenti e Preposti aziendali esattamente così come previsto dal presente accordo.
Per quanto riguarda la formazione dei neoassunti si sottolinea che il loro percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
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Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano