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(Avv. Dubini – Approfondimenti) Libertà e ragionevolezza nella formazione.

(Avv. Dubini – Approfondimenti) Libertà e ragionevolezza nella formazione.

07.04.2014

Libertà e ragionevolezza nella formazione
di Rolando Dubini, avvocato in Milano, Studio Legale Carozzi-Dozio-Dubini, consigliere nazionale Aias

“Non importa se il gatto sia bianco e nero purchè prenda il topo” (Deng)

Sempre più spesso leggo commenti un poco oscurantisti che cercano di frenare in modo inappropriato l’inevitabile sviluppo della formazione on line, e-learning e Fad con argomenti burocratici che manifestano una sostanziale indifferenza per i principi di libertà previsti dalla costituzione, per il criterio di ragionevolezza e per la produttività aziendale (che in Italia è molto bassa), in nome della difesa di una formazione in aula costosa e spesso non sufficientemente qualificata.

La «sfera generale di libertà» dei «singoli» e delle «comunità amministrate», è tutelata dall’articolo 23 Costituzione laddove prevede che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Quindi è vietato imporre modalità di erogazione della formazione costose e patrimonialmente rilevanti se questo non è previsto dalla legge.
Secondo la Corte Costituzionale, 115/2011, l’imposizione di obblighi di non fare (divieti) «rientra ugualmente nel concetto di ‘prestazione’», poiché risulta «anch’essa restrittiva della libertà dei cittadini» Quindi o i divieti sono espliciti, in quanto formulati dalla legge, o se manca la legge che vieta, il comportamento è automaticamente lecito e non esiste il divieto. Ciò che non è vietato dalla legge è dunque lecito e sempre consentito.

Inoltre la libertà imprenditoriale non può essere limitata se non in forza di legge. Secondo l’«articolo‭ ‬41 Costituzione: l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità‭; ‬sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,‭ ‬alla libertà,‭ ‬alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Nell’ordinamento giuridico italiano, a partire dalla costituzione, vige il principio secondo cui in ambito economico «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge», segue l’indicazione che il legislatore statale o regionale può e deve mantenere forme di regolazione dell’attività economica volte a garantire, tra l’altro – oltre che il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari e la piena osservanza dei principi costituzionali legati alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e della finanza pubblica – in particolare la tutela della sicurezza, della libertà, della dignità umana, a presidio dell’utilità sociale di ogni attività economica, come l’art. 41 Cost. Richiede (Corte Costituzionale, sentenza n. 200 del 2012).

La possibilità della formazione a distanza degli operatori di sicurezza è affatto stata introdotta per la prima volta in Italia con l’Accordo sulla formazione dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti a tali servizi (ASPP), raggiunto nella seduta del 26/1/2006 della Conferenza Stato Regioni.
E’ vero esattamente il contrario: prima di quel momento si poteva fare per ogni attività formativa FAD, e solo da quel momento per la prima volta si è posto un limite prima inesistente per la FAD, regolamentandola in modo restrittivo, e ammettendola, per quel che riguarda il solo ambito corsi Rspp e Aspp, per i soli corsi di aggiornamento, avendo stabilito che gli stessi potessero essere svolti anche con modalità di formazione a distanza pur non avendo indicato però delle precise condizioni alle quali tali corsi di aggiornamento si sarebbero dovuti attenere.

Non è vero che la formazione con la modalità e-learning è stata in realtà introdotta ufficialmente e regolamentata solo nel 2011 e precisamente nell’ambito degli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla formazione dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti. E’ vero il contrario. Prima di tale accordo l’e-learning era, per tali soggetti, liberamente somministrabile, solo dopo tali accordi e con l’Allegato I di tali Accordi infatti sono state individuate condizioni limitative alla presenza delle quali è stata subordinata la validità della modalità di formazione e-learning, che per di più è stata in ogni caso consentita dall’Accordo stesso solo per lo svolgimento di alcuni dei moduli di formazione e di aggiornamento.

Nella sentenza 115/2011 del 04/04/2011 – è evidente l’adesione della Corte Costituzionale alla concezione dottrinale secondo la quale il nostro ordinamento è improntato, dal punto di vista dei singoli, al principio di libertà e, dal punto di vista dell’amministrazione, al principio di legalità: secondo tale concezione, per gli individui «tutto ciò che non è espressamente vietato è (dalla legge) implicitamente permesso» (principio di libertà); invece, «per l’amministrazione vale il principio opposto: tutto ciò che non è (dalla legge) espressamente autorizzato è (dalla legge) implicitamente vietato» (principio di legalità).

Riccardo GUASTINI, nel libro Le fonti del diritto, individua due distinte condizioni di validità dell’atto amministrativo: «a) per un verso, deve essere fondato su una norma (costitutiva) attributiva di potere; b) per altro verso, deve essere conforme alle norme (regolative) che ne disciplinano la forma e il contenuto». Secondo FALCON G., Lezioni di diritto amministrativo, Padova, 2009, 9, «gli speciali poteri il cui esercizio si traduca in una limitazione delle libertà o in una restrizione del patrimonio dei destinatari debbono avere un fondamento legislativo».

Questo però vale solo per la pubblica amministrazione, ovvero che ciò che non è permesso è vietato, per i privati vale il principio opposto, quel che non è vietato è consentito.
In tal senso sono fondamentali gli articoli 23 e 41 della Costituzione della Costituzione sui principi di libertà che valgono per tutti i cittadini.
Insomma senza i fondamentali del diritto si rischia di fornire pareri profondamente errati e fuorvianti.
E dire che la formazione dei formatori effettuata in modalità e learning per formare i formatori non è consentita è affermazione giuridicamente priva di ogni fondamento, posto che non esiste alcuna legge che la vieta, e ricavare da principi generali inesistenti un divieto imporrebbe oneri economici per fare la formazione in aula ingiustificati e immotivati, in termini legali.

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avv. Rolando Dubini