(Avv. Dubini – Approfondimenti) Non si può imporre un divieto nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) senza fornire istruzioni alternative.
Non si può imporre un divieto nel documento di valutazione dei rischi senza fornire istruzioni alternative: responsabilità datoriale e ruolo del RSPP
di Rolando Dubini, avvocato in Milano, Studio Legale Carozzi-Dozio-Dubini, consigliere nazionale Aias
Corte di Cassazione: Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1036 – Non si può imporre un divieto nel documento di valutazione dei rischi senza fornire istruzioni alternative. Con questa sentenza la cassazione individua le responsabilità di Datore di Lavoro ed RSPP per il caso di un DVR (Documento di valutazione dei rischi) che non contiene indicazioni circa le misure da adottare per minimizzare o azzerare il rischio infortuni.
MASSIMA (di Rolando Dubini)
“In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253850, fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto).
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo di autonomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle sanzioni, penali e amministrative, previste per la loro violazione. Ciò non esclude peraltro secondo il richiamato dictum la sua responsabilità penale per l’infortunio conseguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale, qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore di lavoro all’emissione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale.
Corretta in tal senso è l’affermazione che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica e che non si vede (a fronte della indelegabilità di cui si è detto) per quale ragione chi ricopre una tale posizione, nell’effettuare la valutazione dei rischi, non debba prendere conoscenza di tutte le fasi operative inerenti all’attività dell’azienda.
Nel caso di specie rilevano essere inconferenti i riferimenti difensivi all’attività azienda in materia di formazione dei lavoratori (senza peraltro considerare che nella fattispecie di infortunio per schiacciamento del dito di un tornitore vari testi hanno affermato che nessuno aveva loro spiegato come effettuare in concreto l’operazione in questione) e alla ordinarietà in ogni azienda dell’intervento fattivo del R.S.P.P. nello studio e codificazione delle procedure, anche in sede di modifica delle stesse.
Viola i seguenti articoli di legge: art. 28 comma 2 lettera b) e d) del Dlgs n.81 del 2008 il documento di valutazione dei rischi che non contiene l’indicazione delle misure e procedure di prevenzione e di protezione concrete ed efficaci per le attività di carico e scarico dei cilindri di grosse dimensioni dalle macchine utensili per ogni turno lavorativo (se non, in termini dei tutto generali l’indicazione di “non guidare con le mani il carico sospeso” e di “non sostare sotto i carichi”) e che non contiene l’indicazione delle misure idonee a ridurre al minimo i possibili rischi di investimento dei pesanti carichi sospesi, trattandosi di attività pericolosa comportante gravi rischi di investimento per gli operatori [fattispecie relativa alla responsabilità del reato di cui all’art. 590 commi 2 e 3 cod. pen. del datore di lavoro in quanto direttore tecnico dello stabilimento di Brescia della Innse Cilindri srl (esercente la produzione e commercializzazione di cilindri per uso siderurgico), con delega specifica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e del RSPP e Responsabile dei settori sicurezza ed ecologia presso il medesimo stabilimento, per aver cagionato per colpa ad un lavoratore dipendente con mansioni di tornitore lesioni personali gravi consistite nello schiacciamento del primo dito della mano sinistra con frattura e ferita lacero contusa con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni pari a giorni 154 e con grado di invalidità riconosciuta dall’Inail pari al 4%; in particolare l’infortunato, assunto con la mansione di tornitore addetto al carico e scarico dei cilindri in lavorazione sulle macchine senza aver mai partecipato a corsi di formazione specifici, durante l’operazione di caricamento di un rullo di notevoli dimensioni sul tornio “175” (utilizzato, appunto per i cilindri di grosse dimensioni) cercando di orientare il carico con una mano all’interno del mandrino del tornio (come da prassi in uso tra gli operatori) si schiacciava il pollice fra il cilindro e una ganascia del mandrino in contrasto con le prescrizioni di sicurezza del reparto torneria che prevedono di (testo assente) con colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione sugli infortuni del lavoro, in particolare per il datore di lavoro nonchè direttore tecnico dello stabilimento di Brescia, nella violazione dei seguenti articoli di legge: art. 28 comma 2 lettera b) e d) del D.Lgs. n.81 del 2008, in quanto il documento di valutazione dei rischi non conteneva l’indicazione delle misure e procedure di prevenzione e di protezione concrete ed efficaci per le attività di carico e scarico dei cilindri di grosse dimensioni dalle macchine utensili per ogni turno lavorativo].
Risulta evidente l’insufficienza del divieto imposto ai dipendenti nel documento di valutazione dei rischi di guidare con le mani i carichi sospesi non accompagnato da alcuna indicazione in positivo sul come agire in quella situazione lavorativa concreta e che si presenta necessariamente durante il ciclo produttivo.”
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avv. Rolando Dubini