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Valutazione stress lavoro-correlato (SLC): le metodologie 2017 di INAIL

Valutazione stress lavoro-correlato (SLC): le metodologie 2017 di INAIL

23.10.2018
Valutazione stress lavoro-correlato (SLC): le metodologie 2017 di INAIL

L’attuale quadro normativo nazionale rivolto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro, imperniato dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha specificamente individuato lo stress lavoro-correlato (SLC) come uno dei rischi oggetto di valutazione e di conseguente adeguata gestione, secondo i contenuti dell’Accordo Quadro europeo dell’8 ottobre 2004, puntualmente richiamato dal decreto stesso.

La norma ha, inoltre, demandato alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il compito di “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato” (SLC), successivamente emanate nel 2010, attraverso l’individuazione di un “percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo […]” (Comunicato del Ministero del lavoro in G.U. n. 304 del 30/12/2010).

Ma cosa significa parlare di “stress lavoro-correlato (SLC)”?
Facendo riferimento al Documento INAIL “LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO, possiamo dire che: “Generalmente, lo stress si identifica come una condizione in cui l’individuo non si sente in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative dell’ambiente; tuttavia, come anche riportato nell’Accordo europeo sullo SLC del 2004, non tutte le manifestazioni di stress che si verificano sul lavoro possono essere definite ‘lavoro-correlate’.
La definizione maggiormente accreditata identifica lo SLC come una condizione di squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative; tale condizione acquista rilevanza e può avere effetti negativi sull’individuo, e di conseguenza sull’azienda, se è intensa e prolungata nel tempo
“.

Ma come si procede per effettuare una valutazione “stress lavoro-correlato (SLC)”?
Nelle indicazioni elaborate dalla Commissione (si tratta della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di seguito sempre denominata ‘Commissione’, n.d.r.) viene ribadito che la valutazione del rischio SLC è ‘parte integrante della valutazione dei rischi’ ed è effettuata dal DL (obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2); la data di decorrenza dell’obbligo, il 31 dicembre 2010, è da intendersi come ‘[…] data di avvio delle attività di valutazione […]’ la cui programmazione temporale e l’indicazione del termine ‘[…] devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi’ (DVR).

Viene altresì precisato che la valutazione va fatta prendendo in esame ‘non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori […] esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale […]’ e che ‘[…] le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti’.
L’intero percorso metodologico individuato dalla Commissione è riportato nella Figura 1
“:

La prima fase della valutazione “consiste nella rilevazione degli ‘indicatori di rischio SLC oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili’, a solo titolo esemplificativo
individuati dalla Commissione, appartenenti ‘quanto meno’ a tre famiglie distinte:
1) Eventi sentinella;
2) fattori di Contenuto del lavoro;
3) fattori di Contesto del lavoro.

Riguardo agli strumenti da utilizzare, in tale prima fase ‘possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione […]’. Per quanto concerne il ruolo delle figure della prevenzione presenti in azienda, viene precisato che ‘in relazione alla valutazione dei fattori di Contesto e di Contenuto […] occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST.
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori; la modalità attraverso cui sentire i lavoratori è rimessa al DL ‘anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata’.
È proprio tale marcato coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti che caratterizza e rende peculiare la valutazione del rischio SLC rispetto a quella degli altri rischi che, al momento, si limita a prevedere solo una consultazione preventiva degli RLS.

Se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio SLC e, quindi, si conclude con un ‘esito negativo’, tale risultato è riportato nel DVR con la previsione, comunque, di un piano di monitoraggio. Nel caso in cui la valutazione preliminare abbia un ‘esito positivo’, cioè emergano elementi di rischio ‘tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive’, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi […]’; se questi ultimi si rivelano ‘inefficaci’, si deve passare alla valutazione successiva, cosiddetta ‘valutazione approfondita’.”

Evitiamo in questa sede di approfondire i passi di lavoro collegati alla “valutazione approfondita”, segnalando invece le risorse messe a disposizione da INAIL e particolarmente utili per la realizzazione della prima fase di “valutazione preliminare” che, in assenza di evidenze di elementi di rischio che devono essere approfonditi a livello valutativo, è già risolutiva dell’obbligo di legge.

A seguito il libero download dei manuali SLC INAIL 2017, mentre a questo link la pagina web che illustra la piattaforma digitale SLC di INAIL e ne contiene il link di accesso: la piattaforma è interessante perchè, grazie ad un tool digitale online (accessibile dopo registrazione), può aiutare il Datore di Lavoro (o suoi Incaricati) allo svolgimento delle valutazioni SLC in Azienda.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

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