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RSPP: la Corte di Cassazione lo sanziona per carenze nel DVR aziendale

RSPP: la Corte di Cassazione lo sanziona per carenze nel DVR aziendale

28.11.2018
RSPP: la Corte di Cassazione lo sanziona per carenze nel DVR aziendale

La sentenza n. 34311 del 20 luglio 2018 emessa dalla Corte di Cassazione (“Infortunio mortale all’interno dell’impianto di betonaggio. Evidenti carenze del DVR sul rischio connesso all’operazione di lubrificazione e responsabilità del datore di lavoro e del RSPP“) prende in considerazione le conseguenze dell’infortunio mortale di un Lavoratore, schiacciato dentro un impianto di betonaggio mentre stava eseguendo operazioni di manutenzione delle parti interne della vasca di mescolamento: lo schiacciamento è avvenuto a causa del riavvio dell’impianto da parte di un collega, non a conoscenza degli interventi manutentivi in corso.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto ad analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alle singole lavorazioni o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del d.lgs.n.81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali ed i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori“.
Inoltre “…..il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata“.

L’incidente è infatti avvenuto per un concorso di cause, quali:
* il mancato funzionamento dei presidi di sicurezza (l’impianto in questione era privo di una bobina di sgancio di minima tensione e tutto il circuito elettrico di sicurezza era isolato dal resto dell’impianto);
* la mancata valutazione e proceduralizzazione nel DVR della mansione svolta in quel momento dal Lavoratore.

Una violazione direttamente contestata al RSPP aziendale, condannato per omicidio colposo.

A seguito le motivazioni della Cassazione, che entrando in profondità nel ruolo e nelle responsanbilità del Rspp, gli attribuiscono responsabilità dirette in quanto, “pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri“.

Inoltre: “…..pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione“.

Il punto interessante della Sentenza è l’apertura verso una possibile responsabilità esclusiva a carico del Rspp, basata sul riconoscimento di una posizione di garanzia anche direttamente in capo all’Rspp stesso proprio in ragione della posizione rivestita e dell'”obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro” tale per cui lo stesso “può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri“.

A differenza però del DDL, il Rspp può essere ritenuto responsabile di un infortunio solo nel caso di compresenza di almeno due condizioni:
* accertamento della violazione diretta di uno dei suoi obblighi funzionali, così come codificati dal D.Lgs. 81/08 (quali la mancata, erronea o insufficiente individuazione dei fattori di rischio, ovalutazione dei rischi e delle relative misure preventive e protettive);
* nesso causale tra tale violazione e l’accadimento di un infortunio (o all’insorgenza di una malattia professionale).

La responsabilità del RSPP si manifesta allora nel caso concomitante di violazione degli obblighi prevenzionistici + nesso causale tra tale violazione ed evento lesivo: infatti il Rspp “non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza proprio perché, come si è visto, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo (…): occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie” (Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 2814/2011).

In chiave teorica, quindi, tale responsabilità in capo al Rspp potrebbe essere di tipo esclusivo, portando così a escludere il DDL che abbia affidato la valutazione del rischio ad un Rspp idoneo, competente e formato.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano