RSPP interno nelle Aziende a RIR (Rischio di Incidente Rilevante): qui una lettura del significato di “interno”
Ai sensi dell’art. 31, comma 6 del D.Lgs. 81/08 (che riprende quasi integralmente le indicazioni già espresse in proposito dal D.Lgs. 626/94), nelle Aziende che ricadono nel campo di attività delle Direttive Seveso (Aziende a RIR – Rischio di Incidente Rilevante) l’RSPP deve essere “interno”.
L’articolo 31, comma 6 infatti recita testualmente:
“L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’Azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) (OMISSIS)”
Notevole è stato il dibattito circa il significato di “interno”, condizione che è sicuramente soddisfatta nel caso in cui l’RSPP sia dipendente dell’Azienda a RIR: è tuttavia importante segnalare che la presenza di un rapporto subordinato non è necessariamente l’unico caso che riesce a soddisfare la particolare condizione richiesta di RSPP “interno” richiesta dal D.Lgs. 81/08 per le Aziende ad alto rischio.
Di questo articolo riportiamo un commento realizzato dall’Avv. Rolando Dubini, prezioso supporto anche del Comitato scrivente, che ben precisa le logiche sottese al problema: “Interno vuol dire che deve essere garantita una presenza continuativa all’interno della struttura in maniera ragionevolmente ampia: quindi, ad esempio, un contratto di collaborazione (…) va benissimo anche con un RSPP che sarà interno se garantisce una presenza nella struttura tale da garantirne l’internità, ad esempio almeno 20 ore settimanali, e magari coadiuvato da altra figura interna“.
A maggior chiarezza della propria posizione, in riferimento per esempio alle indicazioni di Regione Lombardia che chiede per il settore sanitario la figura dell’RSPP affidata solo a persona assunta, l’Avv. Dubini così si esprime: “L’interpretazione della Regione Lombardia non trova alcuna giustificazione legale, è illegittima, e quindi non vincolante. La legge è dello stato e i principi generali li decide lo Stato, non la Regione Lombardia, che non di rado esprime con i proprio atti normativi una concezione ai limiti della costituzionalità del regionalismo, e non è un caso se vi sono stati e vi sono centinaia di contestazioni dello stato contro i provvedimenti lombardi, anche avanti la Corte Costituzionale“.
Segnaliamo un articolo comparso su puntosicuro.it che analizza a livello più approfondito la problematica, nella speranza di contribuire ad un chiarimento.
Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano
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