Saldatura in impianto GPL: lavoratore condannato per utilizzo apparecchi a fiamma libera
La Cassazione Penale (Sezione III – Sentenza n. 25205 del 23 giugno 2011 – Pres. De Maio – Est. Amoresano – P.M. Passacantando – Ric. P. G.) conferma la sentenza di condanna ad un operaio che lavorava in appalto presso un distributore stradale di GPL per omessa adozione di misure di sicurezza idonee ad evitare l’insorgenza di un incendio (in seguito all’uso di un apparecchio a fiamma libera quale una saldatrice elettrica su tubazioni fatiscenti di GPL – Gas di Petrolio Liquefatti).
La motivazione della conferma della condanna del lavoratore (alla pena -condonata- di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 34 lettera b del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547) è che comunque anche (testualmente dalla sentenza) “il D.Lgs. n. 81/2008, articolo 59 (come sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) prevede sanzioni penali anche per i lavoratori per la violazione dell’articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo. E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza per cui vi è quindi ‘continuità normativa’
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Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano