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Rifornimento di GPL ad uso combustione in serbatoi fissi installati su camper ed autonegozi

Rifornimento di GPL ad uso combustione in serbatoi fissi installati su camper ed autonegozi

10.03.2020
Rifornimento di GPL ad uso combustione in serbatoi fissi installati su camper ed autonegozi

Il DM 20 aprile 2018 ha introdotto importanti modifiche ed integrazioni al DPR 340/03, lo storico Decreto che ha disciplinato la sicurezza (a livello tecnico e gestionale) presso gli impianti di distribuzione stradale di GPL.

In particolare il DM 20 aprile 2018 ha apportato modifiche ed integrazioni all’allegato “A” del DPR 340/03, facendo chiarezza in merito alla effettiva possibilità di rifornimento con GPL autotrazione dei serbatoi fissi installati a bordo degli autoveicoli e non destinati all’autotrazione medesima: con questa modifica normativa, infatti, a partire dal 4 giugno 2018 (data di entrata in vigore del Decreto) i titolari di camper, autonegozi e simili potranno quindi legittimamente richiedere il rifornimento presso punto vendita stradale dei serbatoi fissi di GPL impiegati per l’alimentazione dei servizi a bordo, quali riscaldamento degli ambienti, produzione di acqua calda sanitaria ed usi cucina.


Le condizioni necessare per la possibilità di svolgimento di tale rifornimento è la conformità di tali impianti al Regolamento UNECE 122, la presenza di serbatoi inamovibili di GPL (e relativi accessori) conformi al Regolamento UNECE 67 e la specifica presenza di tali informazioni di conformità sul libretto di circolazione dell’autoveicolo, una condizione necessaria anche per gli automezzi già immatricolati.

Questo ultimo punto, in realtà, si configura come potenzialmente problematico perchè, qualora la presenza di tali impianti non sia stata formalizzata dalla Motorizzazione all’atto dell’immatricolazione dell’automezzo, toccherebbe al cliente riportare il proprio automezzo presso la Motorizzazione per far inserire sul libretto gli impianti di cui sopra, un iter non banalissimo. Questa è una situazione che si verifica sui mezzi di remota immatricolazione e sui mezzi più moderni in cui l’allestimento avviene però a seguito dell’immatricolazione del telaio in Motorizzazione.

Due note conclusive:

* in merito alla tassazione il DM 20 aprile 2018 ha operato correttamente, nel senso che l’accisa sul GPL uso autotrazione è maggiore dell’accisa sul GPL uso combustione, quindi utilizzando GPL autotrazione per usi non legati alla mobilità…..semplicemente l’utilizzatore finale di quel GPL paga una tassa maggiore!

* dal punto di vista chimico, il GPL erogato al distributore stradale non solo non è propano ma è una miscela GPL che ha anche un contenuto maggiore di butano rispetto alle miscele GPL commerciali in bombole, determinando potenziali difficoltà di gassificazione di questa stessa miscela nel caso di usi intensi -e quindi- di gassificazione relativamente importante. Se nei motori questa importante presenza di butano (che gassifica meno facilmente del propano) non è un problema grazie alle diverse modalità di “fornitura forzata” di calore o di sua iniezione in camera di combustione direttamente in fase liquida, nei serbatoi fissi su camper o autonegozi questa composizione chimica può invece determinare un problema di mancata erogazione del GPL in fase gas: si potrebbe verificare infatti una mancata gassificazione del GPL proprio in relazione alla importante frazione butanica della miscela, situazione che non comporterebbe nessun tipo di rischio per la sicurezza quanto “solo” la mancata possibilità di esercire le apparecchiature a gas, pur in presenza di un (abbondante) residuo di GPL in fase liquida (butano) nel serbatoio a bordo del mezzo.

Settore Formazione del Comitato Tecnico GPL