(COVID-19) DPCM del 13 ottobre 2020
Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente DL n. 125 del 7 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.
Le disposizioni si applicano dal 14 ottobre 2020, in sostituzione del DPCM del 7 agosto 2020, e sono efficaci sino al 13 novembre 2020.
Le principali novità riguardano:
• L’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi salvo che per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
• La sospensione delle attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
• I servizi di ristorazione quali bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc. sono consentiti sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo.
• Limite massimo di 200 spettatori, per ogni sala, per spettacoli in luoghi chiusi e 1000 spettatori per spettacoli all’aperto. Tra i posti deve essere garantita la distanza minima di un metro e devono essere numericamente assegnati. Le regioni e le province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche.
• Il divieto di svolgere sport da contatto amatoriali.
Si conferma che lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio possano esser svolte a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
È ribadita la possibilità di effettuare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
Sono confermate le prescrizioni secondo le quali tutte le attività produttive e industriali devono operare nel rispetto dei Protocolli sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020 – Allegato 12), per i cantieri (Protocollo 24 aprile 2020 – Allegato 13) e per il settore del trasporto e della logistica (Protocollo 20 marzo 2020 – Allegato 14).
In allegato il DPCM del 13/10/2020 e allegati.
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