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(COVID-19) Pubblicato in G.U. DPCM 18 ottobre 2020 che modifica e integra il precedente DPCM 13 ottobre 2020

(COVID-19) Pubblicato in G.U. DPCM 18 ottobre 2020 che modifica e integra il precedente DPCM 13 ottobre 2020

18.10.2020
(COVID-19) Pubblicato in G.U. DPCM 18 ottobre 2020 che modifica e integra il precedente DPCM 13 ottobre 2020

Vi segnaliamo che è stato Pubblicato il il DPCM 18 ottobre 2020 che modifica e integra il precedente DPCM 13 ottobre 2020.

Il nuovo DMPC contiene ulteriori misure restrittive per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus.

Ecco i provvedimenti principali:

•             Può essere disposta la chiusura di strade o piazze dove si possono creare assembramenti, dopo le ore 21;

•             Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino le 18 in assenza di consumo al tavolo;

•             Le consegne di cibo a domicilio non subiscono restrizioni mentre l’asporto è in funzione fino alle ore 24;

•             Gli esercenti devono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente;

•             Sale giochi e sale bingo chiudono alle ore 21;

•             Vietate le gare nello sport di contatto dilettantistico;

•             Vietate le sagre e le fiere di paese mentre sono consentite le manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e internazionale;

•             Vietati i convegni in presenza;

•             Le palestre e le piscine hanno una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza.

Inoltre si sottolinea che:

  • i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole sono consentiti, cosi come i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tuttavia, in relazione all’andamento del contagio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può disporre la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’art. 121 del Codice della Strada;
  • gli esami di qualifica dei percorsi di sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) sono consentiti secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni e i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”

Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali, per le quali quindi resta valido l’obbligo di operare nel rispetto dei Protocolli sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020), per i cantieri (Protocollo 24 aprile 2020) e per il settore del trasporto e della logistica (Protocollo 20 marzo 2020).

Tali misure sono entrate in vigore il 18 ottobre e sono efficaci sino al 13 novembre.

In allegato testo completo del DPCM 18/10/2020

downloadDPCM 18 ottobre 2020 (1241KB)