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Qualificazione del Formatore dei Lavoratori (ex art. 37 del D.Lgs. 81/08): in GU il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

Qualificazione del Formatore dei Lavoratori (ex art. 37 del D.Lgs. 81/08): in GU il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

03.04.2013
Qualificazione del Formatore dei Lavoratori (ex art. 37 del D.Lgs. 81/08): in GU il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

Il 18 aprile 2012 la Commissione consultiva permanente aveva approvato un documento indicante i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Quasi un anno dopo, il 18 marzo 2013, ecco la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, costruito sul documento elaborato dalla Commissione Consultiva: il decreto, che entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data della pubblicazione in GU (quindi il 18 marzo 2014), fissa i criteri per la qualificazione del Formatore.

Il quale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DI, deve essere individuato in Azienda ai sensi dei criteri del presente Decreto, che potranno essere aggiornati dalla Commissione entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente DI.

Secondo il DI, il Formatore deve essere caratterizzato dal prerequisito di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), oltre che dai requisiti minimi così come codificati dai criteri di qualificazione espressi dal DI 6 marzo 2013:
(prerequisito) + uno dei criteri espressi dal DI = requisito minimo per il Formatore

fermo restando il fatto che il Formatore dovrebbe possedere le 3 qualità di base (espresse del DI come “elementi minimi fondamentali”) di conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Ai sensi dell’art 1, comma 4 del DI, i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro “non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto”: inoltre, per la “clausola di salvaguardia” espressa in Allegato al DI, ai sensi dell’art. 1, comma 6 “I formatori non in possesso del prerequisito possano svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione (in GU) siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato” (con obbligo di aggiornamento triennale).

Il decreto si chiude con l’art. 4, il quale precisa il termine per l’entrata in vigore del DI (12 mesi, appunto), ed il fatto che i DDL che svolgono direttamente il compito di RSPP (ex art. 34 del D.Lgs. 81/08) hanno invece 24 mesi di tempo per adeguarsi ai criteri, e non devono essere necessariamente in possesso del prerequisito di diploma di scuola secondaria.

ALLEGATO AL DECRETO INTERMINISTERIALE 6 MARZO 2013
Prima di addentrarsi nei criteri di qualificazione espressi nell’allegato al DI, conviene introdurre le 3 aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro , che determinano la specifica area di qualificazione (il Formatore acquista infatti specifica qualificazione in riferimento alla specifica area tematica):
– area normativa/giuridica/organizzativa;
– area rischi tecnici/igienico–sanitari;
– area relazioni/comunicazioni.

Si considera qualificato un Formatore che rispetti il prerequisito ed almeno uno dei 6 requisiti di seguito espressi. La qualificazione è permanente, con riferimento alla specifica area tematica in cui il Formatore abbia maturato il requisito di conoscenza/esperienza, salvo la necessità di:
* un aggiornamento triennale del Formatore mediante frequenza a corsi di aggiornamento di 24 ore complessive (nell’area tematica di appartenenza) o seminari o convegni specialistici;
* l’erogazione di almeno 24 ore di docenza nella propria area tematica di competenza.

Il triennio decorre:
• per i formatori già qualificati alla data di entrata in vigore del Decreto: entro 3 anni dall’entrata in vigore del DI medesimo;
• per i formatori non ancora qualificati: entro 3 anni dall’adempimento del requisito.

La rispondenza ai criteri di qualificazione deve essere dimostrata dal Formatore mediante apposita documentazione scritta (attestazioni, lettere di incarico,….etc.).

Criteri di qualificazione del Formatore (aggiuntivi al Prerequisito, per ciascuna area tematica)

Di seguito l’elenco dei criteri

CRITERIO 1:
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CRITERIO 2:
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CRITERIO 3:
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CRITERIO 4:
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CRITERIO 5:
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CRITERIO 6:
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Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

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