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Luogo di lavoro: la Cassazione conferma una interpretazione ad ampio spettro

Luogo di lavoro: la Cassazione conferma una interpretazione ad ampio spettro

06.06.2012
Luogo di lavoro: la Cassazione conferma una interpretazione ad ampio spettro

Segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione – Penale Sezione IV – Sentenza n. 19553 del 18 maggio 2011 (u. p. 27 gennaio 2011) – Pres. Marzano – Est. Foti – P.M. Monetti – Ric. N. G. – Per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi concretamente la propria attività nell’ambito delle mansioni affidategli.che offre una interpretazione della definizione di “luogo di lavoro”) che meglio precisa la definizione già erogata dal D.Lgs. 81/08.

L’art. 62 (“Definizioni”) del D.Lgs. 81/08, definisce luogo di lavoro come:
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

La recente sentenza della Corte di Cassazione precisa questa definizione esplicitando che: “In realtà, per luogo di lavoro tutelato dalla normativa antinfortunistica deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica il riferimento ai ‘luoghi di lavoro’ ed ai ‘posti di lavoro’ non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l’attività lavorativa“.

Questo pronunciamento deriva da un ricorso presentato a seguito della condanna ad un Datore di Lavoro per un infortunio occorso ad un lavoratore in fase di sopralluogo in una diversa azienda: questi, salito sulla copertura di una cella frigorifera alta cinque metri utilizzando una scala metallica, era scivolato e precipitato a terra (pur indossando scarpe antiscivolo) riportando la frattura del calcagno.

Il Datore di Lavoro, condannato in primo grado per colpa generica e specifica consistente nella violazione dell’articolo 27 del DPR 547/55 e dell’articolo 4, comma 5 del D.Lgs. 626/94) in per non aver adottato le necessarie misure atte a garantire la sicurezza del lavoratore, era invece stato assolto in Appello in quanto la Corte aveva ritenuto non applicabile la logica di addebitare al Datore di Lavoro la mancata predisposizione di opere di sicurezza su beni di proprietà altrui (nella fattispecie di strutture fisse come parapetti e fermapiedi atti a prevenire la caduta) solo per consentire un semplice sopralluogo (considerando che l’articolo 27 del DPR 547/55 era rivolto ad assicurare l’idoneità dei luoghi ove usualmente viene svolta l’attività lavorativa).

Ma la Cassazione, come già visto superiormente, ha ribadito il fatto che luogo di lavoro deve essere inteso come qualunque posto dove il lavoratore opera: in questo caso, quindi, sarebbe stato necessario relazionarsi con l’azienda presso cui si sarebbe dovuto svolgere il sopralluogo al fine di comprendere i rischi già valutati su quel luogo di lavoro e capire come gestire in sicurezza il sopralluogo.

Resta più complesso capire come comportarsi nel caso di lavori presso utenze domestiche dove, in assenza di qualunque valutazione rischi già redatta, pensare di redigere una specifica valutazione dei rischi sull’area di lavoro al solo fine di un sopralluogo rischia di essere davvero complesso ed oneroso: in questi casi sarebbe probabilmente necessario pensare di svolgere sopralluoghi dando indicazioni al lavoratore di limitare al massimo ogni situazione di rischio, in primis lo svolgimento di valutazioni salendo in quota, preferendo assolutamente l’uso di puntatori e misuratori laser (ed evidentemente equipaggiandolo con tali attrezzature).

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano