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Preposto e Preposto di fatto: una interpretazione della Corte di Cassazione

Preposto e Preposto di fatto: una interpretazione della Corte di Cassazione

05.06.2012
Preposto e Preposto di fatto: una interpretazione della Corte di Cassazione

Torniamo a parlare della Sentenza della Corte di Cassazione di cui abbiamo già parlato in questa pagina web, dal momento che in questa sede (Corte di Cassazione – Penale Sezione IV – Sentenza n. 19553 del 18 maggio 2011 (u. p. 27 gennaio 2011) – Pres. Marzano – Est. Foti – P.M. Monetti – Ric. N. G. – Per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi concretamente la propria attività nell’ambito delle mansioni affidategli.che offre una interpretazione della definizione di “luogo di lavoro”) la Corte di Cassazione si è espressa anche a proposito di vigilanza, esprimendosi a proposito di ruolo e funzioni del Preposto.

Infatti la medesima sentenza a proposito del Datore di Lavoro poi condannato dice che: “Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo“.

Proseguendo poi nella sua analisi circa i compiti di vigilanza la sentenza sancisce che: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 4, all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori“.

Interpretando quindi le indicazioni della Corte, quindi, chiunque impartisce al lavoratore l’ordine di svolgere una attività o comunque di recarsi presso un altro luogo a fini di lavoro, assume al minimo la qualità di preposto e in quanto tale assume “……nei confronti dello stesso (infortunato, n.d.r.) una precisa posizione di garanzia, da cui nasceva l’obbligo per lo stesso di mettere a disposizione del lavoratore i mezzi di protezione necessari per l’adempimento dell’incarico senza rischi“.

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