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Carenza di segnaletica di sicurezza ed informazione: condanna per il Datore di Lavoro

Carenza di segnaletica di sicurezza ed informazione: condanna per il Datore di Lavoro

18.09.2011
Carenza di segnaletica di sicurezza ed informazione: condanna per il Datore di Lavoro

Un sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 1841 del 15 gennaio 2010) conferma la condanna ad un Datore di Lavoro per un infortunio mortale sul lavoro avvenuto a causa di una carenza di segnaletica e di informazione ai propri lavoratori.

In questo caso la carenza di segnaletica, che si configura come una mancanzo di rispetto alle indicazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro (che obbliga ad una riduzione dei rischi sul luogo di lavoro), ha comportato il fatto che i colleghi non si siano accorti della presenza di un collega operante all’interno di una tramoggia, versandogli addosso pietre ed altro materiale inerte attraverso la bocca superiore e causandone così la morte.

Nell’ambito dei primi gradi di giudizio, il Tribunale aveva collegato in una relazione causale l’evento con le carenze del sistema aziendale di valutazione e gestione dei rischi professionali, irrispettoso del principio della massima riduzione dei rischi dettato dal D. Lgs. n. 626/1994. Quindi, sebbene il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) fosse stato realizzato da un consulente esterno, il Datore di lavoro era stato ovviamente riconosciuto titolare della posizione di garanzia verso il lavoratore, e quindi titolare dell’obbligo di adottare le misure di sicurezza più idonee rispetto alla concreta situazione lavorativa (tra cui l’adozione di segnalatica e degli idonei sistemi di vigilanza/segnalazione quali sensori di presenza o telecamere).

La suprema Corte ha quindi concluso condividendo e ribadendo quanto richiamato dalla Corte di appello, e cioè che sussiste “l’obbligo giuridico, incombente sul datore di lavoro di ridurre al massimo possibile il rischio connesso ad aspetti delle attività aziendali foriere di pericolo per la salute dei lavoratori dipendenti”.

Qui il link per il download della sentenza.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano