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“Culpa in eligendo” per il Datore di Lavoro

“Culpa in eligendo” per il Datore di Lavoro

26.09.2011
"Culpa in eligendo" per il Datore di Lavoro

La Corte di Cassazione (Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 20576 del 24 maggio 2011) ha rimarcato con propria sentenza la responsabilità del datore di lavoro per “culpa in eligendo” nel caso di eventuali manchevolezze presenti nella valutazione dei rischi: ciò vale anche nel caso in cui il DDL abbia provveduto a designare un responsabile della sicurezza, con relativa delega di funzioni.

Ciò è in piena coerenza con la logica del D.Lgs. 81/08, che attribuisce al datore di lavoro di una azienda la posizione di primo garante della sicurezza dei lavoratori dell’azienda nonché il compito di vigilanza su di essi: le indicazioni dell’art. 17 definiscono infatti “non delegabili” il ruolo di valutazione dei rischi nonchè la nomina del RSPP.

Nel caso specifico oggetto della sentenza (in relazione al giudizio circa un infortunio mortale occorso ad un lavoratore), il Tribunale ha condannato il Direttore Generale, l’Amministratore Delegato, il Responsabile della Produzione, il Direttore delle Macchine ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di una società alla pena di un anno di reclusione ciascuno per il reato di cui agli articoli 41 e 113 c.p. ed articolo 589 c.p., commi 1 e 2.

La motivazione della condanna riesce nel fatto che tutte queste figure, con condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell’evento, per colpa, imprudenza ed imperizia, hanno consentito e comunque non impedito che all’interno dello stabilimento della società fosse installato ed utilizzato un impianto di produzione di film trasparente (propilene ad uso alimentare) contenente un gruppo avvolgitore privo dei dispositivi di sicurezza imposti dalla legge al fine di evitare contatti accidentali tra parti del corpo dei lavoratori addetti al macchinario e gli organi in movimento.
Infatti il lavoratore, mentre si trovava nei pressi del rullo avvolgitore per rimuovere dei residui di film, rimaneva impigliato con il braccio destro e veniva così schiacciato tra parti del macchinario in rotazione con la generazione di lesioni che ne procuravano poi la morte.

Nell’ambito delle indagini era risultato che l’impianto veniva utilizzato senza che -nell’ambito del processo di valutazione dei rischi- fosse stata accertata preventivamente la presenza di operai nei pressi dell’avvolgitore: da ciò derivava l’omissione di presidio tra le aree a rischio del macchinario (al fine di evitare contatti accidentali tra i lavoratori e gli organi in movimento) oltre che la mancata installazione di specifici dispositivi di protezione che impedissero il funzionamento degli elementi mobili in presenza di lavoratori (o comunque sistemi di protezione che consentissero l’arresto della rotazione del rullo avvolgitore in caso di contatto con esso di un lavoratore).

In relazione all’affidamento a consulenti terzi della redazione del DVR (Documento di Valutazione Rischi) “l’avere affidato ad altri la redazione del documento sulla valutazione dei rischi non esonera dalla responsabilità derivante dalla carica rivestita; né può ritenersi sussistente una delega dei compiti per la sicurezza al responsabile del servizio prevenzione e protezione”.

La Corte ha ribadito che in questo caso sussiste una “culpa in eligendo”, legata all’aver affidato la valutazione dei rischi lavorativi ad un consulente esterno all’azienda che ha realizzato un documento manchevole di indicazioni per la corretta gestione della sicurezza.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano