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Datore di Lavoro giuslavoristico vs Datore di Lavoro sostanziale (o prevenzionistico): un parere della Cassazione

Datore di Lavoro giuslavoristico vs Datore di Lavoro sostanziale (o prevenzionistico): un parere della Cassazione

30.01.2012
Datore di Lavoro giuslavoristico vs Datore di Lavoro sostanziale (o prevenzionistico): un parere della Cassazione

La Cassazione Penale si esprime a proposito delle responsabilità del Datore di Lavoro nel caso di omessa o incompleta realizzazione delle misure di prevenzione a tutela dei lavoratori.

Con una recente Sentenza (Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 16311 del 26 aprile 2011 (u. p. 15 marzo 2011) – Pres. Marzano – Est. Marinelli– P.M. D’Ambrosio – Ric. S. L.) la Cassazione medesima entra nel merito delle responsabilità del datore di lavoro “sostanziale” o “prevenzionistico”, che si differenzia dal Datore di Lavoro cosiddetto “giuslavoristico” nel senso che il primo è il soggetto aziendale che ha le prerogative per poter effettivamente tutelare la sicurezza e salute dei lavoratori (ed è quindi il soggetto che risponde nel caso di conseguenze negative ai lavoratori) pur essendo il secondo, invece, il vero e proprio titolare del rapporto di subordinazione con il lavoratore.

L’esatta individuazione delle funzioni aziendali è quindi criterio fondamentale per capire i limiti delle loro rispettive responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori o, volendo più correttamente leggerla in chiave prevenzionistica, per potersi adoperare al fine della prevenzione efficace.

Questo è il senso della presente Sentenza della Corte di Cassazione, che respinge il ricorso di uno dei due soci di una Azienda in cui era avvenuto un grave infortunio sul lavoro ad una lavoratrice dipendentente, con conseguenti sue lesioni gravissime (con prognosi di 61 giorni), e che era per questo stato condannato a tre mesi di reclusione, proprio per il reato di lesioni colpose.

Secondo il Tribunale di secondo grado, l’imputato era responsabile di avere messo a disposizione dei propri lavoratori dipendenti attrezzature non adeguate all’attività lavorativa, con particolare riferimento ad una specie di pressa pneumatica a pedali (del tipo “strettoio”) che non disponeva né di dispositivi di sicurezza né del doppio comando manuale (il cui obbligo di azionamento congiunto potesse quindi garantire la presenza di entrambi i lavoratori in una zona esterna alla pressa, durante il suo ciclo di pressatura).

Il fattore causale dell’infortunio è quindi stato identificato nell’assenza del doppio comando, che ha di fatto permesso il fatto che la donna potesse essere colpita da una pressa per un errore di coordinamento con un collega, il quale aveva azionato il serraggio della pressa mentre la donna era ancora nella zona pericolosa della macchina stessa.

Si noti che le funzioni di sicurezza erano formalmente svolte in Azienda dal socio dell’imputato (anche’egli socio dell’azienda al 50%), che era il DDL-RSPP aziendale che si occupava dell’area produttiva, dell’acquisto degli impianti e della manutenzione (con piena autonomia decisionale): tuttavia l’assenza di una chiara delega di funzioni e comunque -soprattutto!!!!- l’assenza dell’autonomia decisionale e di spesa necessarie per svolgere il compito di delegato alla sicurezza, ha mosso la Cassazione nel confermare la condanna all’imputato.

La Cassazione conferma che -in queste condizioni di incompleta autonomia decisionale e di spesa- la nomina del proprio socio quale RSPP aziendale non esonerava il datore di lavoro dai propri obblighi in materia antinfortunistica, fra i quali l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori macchine in regola con le norme di sicurezza.

Interessante sottolineare che la Cassazione ha esplicitato il fatto che, anche se fosse esistita una delega di funzioni al socio da parte del Datore di Lavoro qui condannato, non si sarebbe esclusa la responsabilità penale DDL aziendale proprio in ragione del fatto che il socio non aveva anche una piena ed autonoma capacità di spesa (limitatamente alle funzioni di sicurezza lui delegate), tale da consentirgli una gestione completa ed efficiente del sistema di prevenzione aziendale per la sicurezza.

Qui qualche estratto della sentenza, che aiuta a meglio comprendere le ragioni di questa sentenza della Corte di Cassazione: “Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte sul punto (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 49819 del 5.12.2003) il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale“.

Ancora la Corte: “E evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell’unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili”.

E per concludere: “Pertanto, nella fattispecie di cui è processo la indicazione del socio quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società, in mancanza di un suo autonomo potere di spesa, non è sufficiente ad esonerare il datore di lavoro dai propri doveri ed obblighi in materia antinfortunistica”.

Clicca qui per il donwload del testo della Sentenza.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano