Skip to content Skip to footer

Qualificazione dei fornitori: utile sia per la prevenzione dei RIR sia per la tutela dei Lavoratori. Anche in campo formativo!

Qualificazione dei fornitori: utile sia per la prevenzione dei RIR sia per la tutela dei Lavoratori. Anche in campo formativo!

11.01.2019
Qualificazione dei fornitori: utile sia per la prevenzione dei RIR sia per la tutela dei Lavoratori. Anche in campo formativo!

Nelle Aziende con Stabilimenti ad alto rischio industriale (a RIR – Rischio di Incidente Rilevante) il SGS-PIR (Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti) deve necessariamente comprendere anche una procedura per la qualificazione dei fornitori sulla base di criteri quanto più possibile oggettivi di esperienza, capacità, professionalità….etc.

In queste Aziende tale attenzione verso la verifica dei requisiti e qualificazione dei soggetti terzi è spesso concentrata in modo primario verso gli appaltatori chiamati al supporto nella gestione degli impianti a RIR, alla loro manutenzione, modifiche, miglioramenti.

Meno spesso l’attenzione di tali Aziende non è invece attenta allo stesso modo nella qualificazione dei soggetti terzi chiamati a supportare l’azienda in attività diverse dalla gestione degli Impianti dello Stabilimento a RIR: parliamo, per esempio, delle figure terze chiamate a gestire gli impianti elettrici non-ATEX (o comunque non direttamente compresi nell’area ad alto rischio), oppure delle imprese coinvolte in lavori edili, oppure ancora dei formatori esterni.

La giurisprudenza collegata all’ambito normativo rivolto alla tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Giurisprudenza interpretativa della Corte di Cassazione,….etc.) ci ricorda invece che l’attenzione del Datore di Lavoro deve essere attenta anche alla qualifica dei consulenti / fornitori aziendali esterni il cui lavoro concorre alla tutela dei Lavoratori, chiamati dal Datore di Lavoro per un supporto alla gestione di attiviità non necessariamente ad alto rischio industriale.

Se questo ovvio obbligo è ben individuato dall’articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, che richiede la verifica dell’idoneità tecnico-professionale della società appaltatrice, anche la Corte di Cassazione ha operato una specifica di questo obbligo dicendo che: “In materia di sicurezza del lavoro il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l’accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente“. [Cass. Sez. IV Pen., sent. 16 giugno 1995 n. 6944].

Ci piace estendere questo invito della normativa anche all’ambito formativo.
Lavorando con le Aziende di settore ci è capitato di venire in contatto con Enti di formazione non particolarmente preparati sulle specifiche tematiche tecniche delle Aziende del settore GPL, o magari non perfettamente capaci di adattare la propria proposta formativa alle necessità organizzative di tali Aziende: nostro consiglio è quindi quello di operare una efficace selezione e qualifica dei fornitori anche in campo formativo, la prima e più efficace strategia di prevenzione aziendale, sia qualora si parli di formazione in materia di rischi industriali sia di formazione in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano