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Validità limitata della delega datoriale nel caso di carenze strutturali ed organizzative in materia di sicurezza

Validità limitata della delega datoriale nel caso di carenze strutturali ed organizzative in materia di sicurezza

26.03.2012
Validità limitata della delega datoriale nel caso di carenze strutturali ed organizzative in materia di sicurezza

La Corte di Cassazione (Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 28779 del 19 luglio 2011 (u. p. 20 aprile 2011) – Pres. Zecca – Est. Piccialli – P.M. Mazzotta – Ric. D. M. A., C. A. e M. A.) ha stabilito che anche nel caso di una delega di funzioni datoriali il Datore di Lavoro non è comunque esente dalle responsabilità nel caso in cui le carenze in materia di sicurezza siano legate a scelte strutturali (di organizzazione e/o di politica aziendale).

La suprema Corte, infatti, ha ritenuto che in presenza di carenze strutturali nella gestione della sicurezza in azienda non è realistico attribuire alcuna capacità di intervento al delegato alla sicurezza: il quale non potrà essere incolpato di particolari negligenze o mancata adozione di cautele antinfortunistiche, seppure potrà nascere una sua eventuale colpa nel caso in cui -evidentemente- ometta un completo svolgimento dei compiti specificamente attribuiti alla sua funzione lavorativa.

Venendo a parlare dell’evento infortunistico, a seguito della salita su di un traliccio per lo smantellamento di una linea elettrica, due operai smontavano i bulloni di fissaggio del traliccio posti a metà della sua altezza precipitando da una altezza di 15 metri a causa del ripiegamento della struttura medesima. Si noti che il giorno dell’infortunio il capocantiere (preposto) si era assentato dal cantiere senza dare comunicazione alcuna al suo datore di lavoro.

Agli imputati (l’amministratore dell’azienda, l’RSPP ed il capocantiere) era stato riconosciuta nei primi due gradi di giudizio la colpa di avere provocato la morte di un lavoratore e le lesioni personali gravissime di un altro (entrambi dipendenti della ditta appaltatrice): per questo erano stati condannati in riferimento ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravissime, entrambi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica.

A carico delle medesime figure erano stati individuati sia un profilo di colpa generica (per avere omesso di dotare gli operai di dispositivi di protezione individuale idonei) che di colpa specifica (per avere consentito che gli stessi operassero secondo modalità altamente rischiose, non previste nel POS – Piano operativo di sicurezza). Peraltro in sede dei precedenti livelli di giudizio era stata riconosciuta l’insufficienza e la genericità del POS, che non conteneva la regolamentazione della specifica fase realizzativa dei lavori di smantellamento del traliccio e della sequenza cronologica delle operazioni: il POS non risultava neppure essere stato comunicato al committente.

Proprio queste carenze strutturali nei sistemi preventivi ha fatto sì che le responsabilità dell’incidente non siano state attribuite al capocantiere (preposto responsabile della vigilanza sulla sicurezza), in quanto -al di là delle sue carenze comunque presenti, collegate all’omissione dei suoi obblighi di vigilanza in relazione alla sua impropria assenza dal cantiere- le omissioni strutturali sopra riscontrate non gravavano sullo stesso né erano riconducibili alla sua mansione ed ai suoi requisiti.

Si torna a sottolineare il fatto che il giorno del’infortunio il preposto si era assentato dal cantiere in maniera imprevedibile ed inopportuna , senza alcuna comunicazione in proposito al datore di lavoro: ma tale sua carenza, seppur poi sanzionata, non è stata comunque ritenuta concausa dell’evento infortunistico dovuto -invece- a carenze strutturali nel sistema prevenzionistico sul cantiere.

Secondo la Corte di Cassazione: “Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera. In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell’articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’articolo 40 c.p., comma 2”.

La responsabilità del datore di lavoro non ha escluso però la responsabilità concorrente del RSPP: infatti questa figura, seppure priva dei poteri decisionali e di spesa (non potendo quindi intervenire direttamente per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio ogniqualvolta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che l’RSPP medesimo avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e di segnalare al DDL medesimo.

Questa sentenza ribadisce il fatto che, se la mancata verifica delle condizioni di sicurezza si pone sostanzialmente come concausa dell’evento, l’RSPP può essere chiamato a rispondere proprio per la sua omissione colposa: questa carenza di valutazione del RSPP si può infatti costituire come fattore che ha portato ad omettere l’adozione di misure prevenzionali da parte del DDL.

Per la Corte di Cassazione: “secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, pur a fronte di una delega corretta ed efficace- che, peraltro non risulta essere stata conferita in questo caso- non potrebbe andare esente da responsabilità, allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. È ipotesi, quest’ultima, che può non infrequentemente verificarsi allorché si tratti dello svolgimento di attività lavorative pericolose, foriere di produrre inquinamento o di porsi come (con)cause efficienti di malattie professionali”.

Venendo a parlare del capocantiere, figura di preposto: “Non può farsi ricadere sul preposto l’onere di organizzazione dell’attività lavorativa aziendale, mediante l’adozione tempestiva di un POS adeguato, né l’onere di procedere all’acquisto delle dotazioni di lavoro, nella specie funi di acciaio e tirfor, delle quali munire i lavoratori, né l’omessa formazione del personale né la scelta di adibire allo svolgimento di mansioni altamente rischiose lavoratori appena assunti presso la ditta. Si tratta, come osservato nella sentenza in esame, di un livello di dispiegamento del sistema di potere-dovere in ordine alla sicurezza che riguarda le complessive scelte aziendali inerenti all’organizzazione delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro”.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano