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Comunicazione al Preposto circa le sue funzioni ed i suoi obblighi di sicurezza

Comunicazione al Preposto circa le sue funzioni ed i suoi obblighi di sicurezza

28.10.2011
Comunicazione al Preposto circa le sue funzioni ed i suoi obblighi di sicurezza

Il D.Lgs. 81/08 (TU per la sicurezza dei lavoratori) ha avuto il pregio di fare chiarezza circa le funzioni e gli obblighi prevenzionistici a carico di tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale: tale chiarezza è stata permessa anche grazie alle precisazioni che la giurisprudenza interpretativa ha realizzato nel tempo proprio in riferimento a ruolo e funzioni di Dirigenti e Preposti.

In riferimento al Preposto, l’attuale codifica dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08 oggi ben chiarifica i suoi obblighi di supervisione e vigilanza, che poi si costituiscono come la sua primaria e principale attività prevenzionistica.

Infatti l’Articolo 19 – D.lgs 81/08 (“Obblighi del preposto“) stabilisce che:

“1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.”

Se per il Dirigente la delega di funzioni di sicurezza datoriali (con la collegata procura di spesa) è condizione necessaria perchè il DDL possa trasferirgli i suoi obblighi prevenzionistici e perchè il Dirigente sia messo in condizioni di poter svolgere pienamente e consapevolmente la sua attività prevenzionistica (pur al di là di quanto affermato dal principio di effettività, che comunque gli attribuirebbe prerogative dirigenziali e responsabilità “di fatto”), il Preposto non necessita invece di alcun atto di delega.

Tuttavia, sempre in riferimento alla logica di massima chiarificazione degli obblighi prevenzionistici verso tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, sarebbe conveniente realizzare verso il Preposto una comunicazione circa le sue funzioni ed i suoi obblighi, così come espressi dal sopraccitato art. 19 del TU per la sicurezza.

Per facilitare la comunicazione ai Preposti circa i loro obblighi, segnaliamo un “Modello di comunicazione per preposti” predisposto dall’INAIL al fine di chiarificare loro oltre ogni ragionevole dubbio il ruolo ed i compiti a cui sono tenuti (ai sensi dell’art. 19 del TU per la sicurezza).

Clicca qui per scaricare il file dell’INAIL a proposito del “Modello di comunicazione per preposti”.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano