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Compiti del Preposto: presenza anche non continuativa sul luogo di lavoro ma necessità di vigilanza continua

Compiti del Preposto: presenza anche non continuativa sul luogo di lavoro ma necessità di vigilanza continua

26.04.2012
Compiti del Preposto: presenza anche non continuativa sul luogo di lavoro ma necessità di vigilanza continua

La Corte di Cassazione (Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 4412 del 1 febbraio 2012 – Pres. Marzano – Est. Bianchi – P.M. Gaeta – Ric. S. A. – Il preposto, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, anche se non viene richiesta una sua presenza continua sul posto di lavoro, è comunque tenuto ad una costante vigilanza sull’operato dei lavoratori stessi) ha precisato nuove ed interessanti indicazioni a proposito del ruolo del Preposto aziendale.

Pronunicando la sopraccitata sentenza, infatti, la Cassazione precisa che ai fini del corretto svolgimento della sua funzione di sorveglianza non è necessario che il Preposto realizzi una presenza continua sul posto di lavoro, ma è comunque necessario che il Preposto stesso matenga una costante ed assidua vigilanza sull’attività lavorativa: ciò si concretizza anche nel dare precise istruzioni ai lavoratori circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni a cui sono impiegati, anche se di semplice esecuzione, tanto più nel caso in cui i lavoratori medesimi le realizzino per la prima volta (mancando quindi di ogni specifica esperienza operativa a riguardo).

Ma entrando nel merito della sentenza, questa si rifà ad un infortunio occorso ad un dipendente di una ditta appaltatrice di lavori di pulizia in uno stabilimento, caduto da una lamiera ceduta sotto il suo peso mentre questi era intento a pulirla. Il lavoratore era stato infatti incaricato dal proprio caposquadra di svolgere operazioni di pulizia di una lamiera posta sotto una griglia a piano strada, ai fini di eliminare da essa cartacce e rifiuti penetrati attraverso la griglia e qui depositati (perchè questi non potessero cadere ulteriormente e andare sui motori del condizionamento sotto posizionati): nell’ambito di tale azione di pulizia il lavoratore aveva appoggiato il piede sulla lamiera che non ha sostenuto il peso del suo corpo, facendolo precipitare nel cavedio per un volo di circa 3 metri.

Il capo squadra, imputato per questo reato di lesioni colpose (ex art. 590 c.p.) e condannato dal Tribunale a due mesi di reclusione, aveva presentato ricorso in Cassazione:
– portando testimonianze circa il fatto che egli stesso dava istruzioni ai lavoratori ogniqualvolta si dovesse realizzare un nuovo lavoro, così come aveva fatto anche nel caso in analisi,
– sostenendo che la condotta del lavoratore era stata del tutto abnorme ed imprevedibile,
– affermando che, in relazione ai limiti del dovere di sorveglianza del preposto (con giurisprudenza anche della Corte di Cassazione), non è obbligato ad una costante presenza sul luogo di lavoro.

La Cassazione ha invece confermato la condanna del Preposto in primo e secondo grado di giudizio, avendo appurato che l’infortunato non era stato specificatamente informato su come doveva essere svolto il lavoro (avendolo solo “appreso per sentito dire“), e neppure era stato informato sul fatto che la lamiera non era in grado di sostenere il suo peso; la Corte non ha trovato neppure “abnorme” il fatto che questi ponesse i piedi sul supporto da pulire (la lamiera), trovandolo un comportamento operativamente coerente.

Interessante invece la proununcia circa la presenza del Preposto, riguardo la quale la Cassazione ha stabilito che: “……..non è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione, tanto più quando, come nel presente caso, si sia trattato di un lavoro che egli stesso aveva ordinato e di lavoratore che vi era stato addetto per la prima volta”.

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Sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sezione IV – Sentenza n. 4412 del 1 febbraio 2012 – Pres. Marzano – Est. Bianchi – P.M. Gaeta – Ric. S. A.)