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Obbligo del POS su cantiere: obblighi delle imprese affidataria ed esecutrice, anche in caso di subappalto

Obbligo del POS su cantiere: obblighi delle imprese affidataria ed esecutrice, anche in caso di subappalto

07.02.2013
Obbligo del POS su cantiere: obblighi delle imprese affidataria ed esecutrice, anche in caso di subappalto

All’interno del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (“Cantieri temporanei o mobili”) si trova l’articolo 96 (“Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”), il quale va a precisare gli obblighi per le sopraccitate figure nel caso di svolgimento di un cantiere (ex Titolo IV del medesimo decreto).

Il comma 1, lettera g) dell’articolo 96, in particolare, precisa che: “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a)….
…..
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.

Il POS, appunto, che limitatamente al singolo cantiere si costituisce come strumento per la valutazione dei rischi SLL, nel rispetto degli obblighi datoriali di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.

Ma nell’ambito di un cantiere, anche molto strutturato, chi deve realizzare il POS? Ai sensi del precedente art. 96 l’obbligo è a carico sia delle imprese affidatarie che esecutrici, anche qualora queste non abbiano un ruolo attivo nell’ambito del cantiere.

Questa considerazione può derivare:
– per l’impresa AFFIDATARIA dalle indicazioni del già citato art. 96, comma 1, lettera g) oltre che dalle indicazioni dell’art 97, comma 3, lettera b) (b)”verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.”)
– per le imprese ESECUTRICI dalle indicazioni del già citato art. 96, comma 1, lettera g) oltre che dalle indicazioni di una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 3, 21 giugno 2011, n. 24817 – Appalto e obbligo di elaborazione del POS), la quale ribadisce che l’obbligo di redazione del POS grava su tutti i Datori di lavoro delle imprese esecutrici di lavori edili e di conseguenza, in caso di subappalto, anche alla impresa appaltante.

Si noti che la presente sentenza ribadisce anche il fatto che il POS ha una funzione complementare e di dettaglio rispetto a quello generale di sicurezza e di coordinamento (espressa dal PSC): in questa logica entrambe le imprese appaltante ed appaltatrice devono cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione inerenti alla esecuzione dell’opera.

Grazie alla modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte dal D.Lgs. 106/09, non deve invece essere realizzato alcun DUVRI da parte delle Aziende che accedano al luogo di lavoro per la “mera fornitura di materiale“: tali Aziende fornitrici di materiali, che non sono neppure tenute tenute a redigere il POS (in quanto non coinvolte nè nelle lavorazioni del cantiere nè nella catena di committezza-esecuzione o subappalto del cantiere medesimo), dovrebbero tuttavia effetuare un propedeutico scambio di informazioni con l’Impresa che sarà presente in cantiere al fine di promuovere la sicurezza dei lavoratori.

Le seppur minime informazioni che si consiglia di scambiare possono essere:
– il/i nominativo/i del/i dei lavoratore/i dell’Azienda fornitrice che accedera’/nno al cantiere;
– il/i nominativo/i del/i dei lavoratore/i dell’Impresa che riceverà i materiali;
– l’ora di accesso;
– il tipo di mezzo di trasporto con cui si dovrà accedere al cantiere;
– l’eventuale percorso interno al cantiere da parte del mezzo (fino al punto di consegna della fornitura);
– eventuali rischi specifici collegati alla fase di scarico;
– caratteristiche di pericolosità delle merci costituenti la fornitura.

provvedendo a conservare una minima traccia documentale dello scambio avvenuto che, di fatto, si configura come un primo ed elementare (per quanto indispensabile) livello di cooperazione e coordinamento tra Aziende.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano