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Aggiornamento RSPP: scadenze rispetto alla prima formazione (con aggiornamento all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012)

Aggiornamento RSPP: scadenze rispetto alla prima formazione (con aggiornamento all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012)

22.09.2011
Aggiornamento RSPP: scadenze rispetto alla prima formazione (con aggiornamento all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012)

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La presente per contribuire a fare chiarezza circa gli obblighi di formazione degli RSPP e relative scadenze per l’aggiornamento della loro formazione (relativamente al solo modulo B, dato che i moduli A e C di cui alla prima formazione non hanno scadenza).

Il testo a cui fare riferimento è il Provvedimento 5 ottobre 2006 emanato nell’ambito della Conferenza Stato – Regioni, che al punto 3 (dal titolo “Corsi di aggiornamento di cui all’art. 8-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994“) cita testualmente: “La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell’esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall’art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 195/2003, e al punto 4 dell’accordo. Le regioni e province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento dell’accordo le modalità di documentazione dell’avvenuto aggiornamento.

Per gli ASPP l’aggiornamento quinquennale e’ da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.

Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5-7 l’aggiornamento quinquennale e’ da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.

Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a piu’ di uno di tali macrosettori.

Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.

Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l’aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.”

Clicca qui per il download dell’intero testo del Provvedimento

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n.b.: alla luce delle indicazioni espresse dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 si preecisa che qualora entro 5 anni non si sia completato l’iter formativo non si deve ripetere ex novo l’intero iter formativo come poteva essere inteso dal precedente Accordo del 21/12/2011, ma l’RSPP decade dal suo ruolo fino al completamento del monte ore previsto.
Dal testo dell’Accordo (“Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008”): “In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l’aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria “operativita'”, recuperabile solo con il completamento dell’aggiornamento”.

n.b.: si sottolinea che per tutti gli RSPP e ASPP che hanno usufruito dell’esonero alla frequenza dei Moduli A e B sulla base del riconoscimento dei crediti professionali pregressi (secondo indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006), l’aggiornamento quinquennale deve essere concluso entro il 14 febbraio 2012 .
In caso contrario, privi del requisito di aggiornamento previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08, RSPP ed ASPP decadono: in questa malaugurata ipotesi il Datore di Lavoro dovrà rimuoverli dall’incarico, sostituendoli con soggetti in regola con l’aggiornamento previsto dalla Legge.

La sanzione per il Datore di lavoro che NON sostituisce il RSPP “decaduto” per mancato aggiornamento è:
– arresto da 3 a 6 mesi o
– ammenda da 2.500 a 6.400 Euro (D.Lgs. 81/08, art. 17, comma 1 – lettera b).

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downloadaccordo_5_ottobre_2006_formazione_RSPP.pdf