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RSPP “interno” nelle Aziende a RIR: la risposta definitiva del Ministero del Lavoro

RSPP “interno” nelle Aziende a RIR: la risposta definitiva del Ministero del Lavoro

02.04.2015
RSPP "interno" nelle Aziende a RIR: la risposta definitiva del Ministero del Lavoro

Dalle pagine di questo sito abbiamo già ampiamente discusso circa il significato di “interno” nei confronti dell’RSPP presente nella tipologia di Aziende di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.), quali:
* aziende a RIR (rischio di incidente rilevante);
* centrali termoelettriche;
* aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
* aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
* industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
* strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

E’ recente un interpello al Ministero del Lavoro (protocollo 37/0018423/MA007.A001 del 04.11.2014) da cui emerge la chiara indicazione secondo cui “il termine ‘interno’ non può intendersi equivalente alla definizione di ‘dipendente’, ma deve essere sostanzialmente riferito a un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento delle proprie attività“.

In questa logica: “….il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si considera ‘interno’ quando –a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro– egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un Servizio di Prevenzione e Protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni e alle specificità dell’azienda“.

Dovrà quindi essere cura ed attenzione del datore di lavoro garantire un’adeguata presenza in azienda del RSPP (anche) attraverso la scelta delle più adeguate tipologie contrattuali che consentano quindi all’RSPP di “portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere”.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

downloadInterpello 24-2014 - RSPP interno.pdf