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(Avv. Dubini – Approfondimenti) Lavoratore rimane schiacciato tra la motrice ed il rimorchio: omessa valutazione del rischio e mancata formazione

(Avv. Dubini – Approfondimenti) Lavoratore rimane schiacciato tra la motrice ed il rimorchio: omessa valutazione del rischio e mancata formazione

18.02.2016

Lavoratore rimane schiacciato tra la motrice ed il rimorchio: omessa valutazione del rischio e mancata formazione (colpa attribuita al delegato del datore di lavoro, decisione sconcertante)
di Rolando Dubini, avvocato in Milano, Studio Legale Carozzi-Dozio-Dubini, consigliere nazionale Aias

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 ottobre 2015, n. 39765 Condanna del delegato del datore di lavoro, responsabile di un deposito munito di delega di funzioni rilasciata dal datore di lavoro quale amministratore delegato, per il delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore, con assoluzione del responsabile del deposito: trattasi di colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché colpa specifica per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per mancata valutazione dei rischi e mancata formazione-informazione. Sentenza sconcertante che condanna un delegato del datore di lavoro anche per omissione dell’indelegabile valutazione dei rischi.

MASSIMA (di Rolando Dubini)
In tema di infortuni sul lavoro, l’art. 2087 cod. civ. ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all’interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro. Pertanto, il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l’attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge oppure con l’adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all’attività svolta.

Ne consegue che, per configurare la responsabilità del datore di lavoro o dei suoi delegati [muniti di delega antinfortunistica scritta e firmata dalle parti, esaustiva e con attribuzione di pieni poteri di programmazione, organizzazione e gestione], non è necessario che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa deH’om essa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore [cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3439 del 12/02/1997 Ud. (dep. 15/04/1997), Rv. 208524; Cass Sez. 4, Sentenza n. 13377 del 28/09/1999 Ud. (dep. 24/11/1999), Rv. 215537 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6360 del 26/01/2005 Ud. (dep. 18/02/2005), Rv. 230855; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5114 del 17/04/1996 Ud. (dep. 21/05/1996), Rv. 205196].

La circostanza che le norme ISPELS non prendano in considerazione il rischio[nella fattispecie di morte], non rileva, considerato peraltro che in ogni caso era presa in considerazione la possibilità di un rischio collegato e antecedente [nel caso specifico: schiacciamento].

Nel caso specifico di una manovra di sgancio ed aggancio del rimorchio di routine, il relativo rischio di infortunio è prevedibile ed evitabile con l’adozione di adeguate disposizioni di sicurezza (colpa generica). Quando tale rischio non sia preso in considerazione adeguatamente nel relativo documento di valutazione, tale omissione determina il concretizzarsi dell’evento che le cautele dovute miravano ad evitare [nella fattispecie appare però assai strano che l’unico condannato sia il delegato del datore di lavoro anche in relazione all’omessa valutazione dei rischi, che NON e’ delegabile, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. N. 81/2008].

Qualora la responsabilità dell’imputato sia a lui attribuibile anche per la violazione di specifiche norme di sicurezza, sussiste anche la responsabilità penale a titolo di colpa specifica. Infatti al lavoratore, come esposto in sentenza, non è stata fornita una adeguata formazione ed informazione.

In tali casi, la negligenza del lavoratore, che nell’espletamento delle sue mansioni ponga in essere condotte imprudenti, non costituisce un fatto imprevedibile, in quanto è il frutto proprio della mancanza dell’adempimento dell’obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro ed sui suoi delegati.

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avv. Rolando Dubini