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(Avv. Dubini – Approfondimenti) L’obbligo del datore di lavoro di applicare le prescrizioni delle circolari ministeriali, e di altre disposizioni

(Avv. Dubini – Approfondimenti) L’obbligo del datore di lavoro di applicare le prescrizioni delle circolari ministeriali, e di altre disposizioni

12.11.2019

L’obbligo del datore di lavoro di applicare le prescrizioni delle circolari ministeriali, e di altre disposizioni

di Rolando Dubini, avvocato del Foro di Milano, cassazionista

Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 25650 del 27 ottobre 2017

MASSIMA (di Rolando Dubini)

Nel caso in cui particolari cautele antinfortunistiche siano prescritte da una circolare ministeriale, la Suprema Corte ha stabilito l’omessa attuazione di tali misure “integra gli estremi dell’imprudenza per la inosservanza di indicazioni legittimamente suggerite, riferite a norme di esperienza e di conoscenza tecnica, che assume rilevanza di colpa penale” (Cass. Sez. IV Pen,, 24 gennaio 1990, n. 906, Libero, in motivazione).

In effetti l‘art. 2087 del codice civile, nell’individuare l’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, non attribuisce ad alcuna fonte l’esclusività: ben può una circolare [ma anche una linea guida di una autorità amministrativa, gli indirizzi del coordinamento tecnico delle regioni e provincie autonome, le indicazioni operative degli organi di vigilanza, ad esempio dell’Asl territorialmente competente, o dell’Ispezione del Lavoro ecc.] avente contenuto tecnico, individuare la frontiera più avanzata ai fini della sicurezza del lavoro, sia essa relativa all’antincendio, come pure ad altre materie prevenzionistiche.

È infatti sì vero che la circolare ministeriale, qualora consista esclusivamente di interpretazioni giuridiche, vincola solo coloro che appartengono all’amministrazione che l’ha emanata, e in caso di contrasto con la norma di legge verrà disapplicata dall’organo giudicante, ma è anche vero che, qualora non sia in contrasto con la legge, ma anzi di questa ne rappresenti la necessaria specificazione applicativa, per di più da un punto di vista tecnico, della tecnica più avanzata, risulterà evidente l’obbligo conseguente di adozione a carico del datore di lavoro e della sua organizzazione aziendale per quanto di competenza.

Tutto questo conformemente alla natura giuridica di norma aperta dell’art. 2087 c.c..

In tal senso la Cassazione asottolinea che: “in questi termini, va quindi condiviso il canone interpretativo suggerito dalla sentenza n. 5048/1988, laddove si è affermato che “l’art. 2087, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione, sussidiaria rispetto a quest’ultima, di adeguamento di essa al caso concreto”, senza che ciò costituisca “strappi ai principi”, poiché il dovere di protezione (dei lavoratori) che grava sull’imprenditore – collegato, del resto, al rischio d’impresa – comporta che debba essere lo stesso imprenditore a valutare se l’attività della sua azienda presenti rischi extra-lavorativi “di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione”, giusta il principio per cui ciascun datore, in riferimento alla particolarità del lavoro, da una parte, ed all’esperienza e alla tecnica, dall’altra, deve nella rappresentazione dell’evento (prevedibilità) prospettare a se stesso l’adozione delle misure (e, dunque, di tutte le misure) più consone e più aggiornate, al fine di scongiurare la sua realizzazione (prevedibilità)” (Cass.,  sent. n. 4012 del 20.4.1998).

Occorre notare che le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro [incluso il D.Lgs. n. 81/2008] costituiscono unapplicazione specifica del più ampio principio contenuto nell’art. 2087 cod. civ., rispetto al quale la mancata violazione di quelle norme non è di per sé  sufficiente ad escludere la responsabilità dellimprenditore. Lart. 2087 cod. civ., si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza[Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 4721 del 9.5.1998].

Dunque le norme tecniche, eventualmente emergenti sotto forma di circolari ministeriali, linee guida ecc.,  e lo afferma a chiare lettere la Corte Suprema, hanno un contenuto vincolante e sotto certi profili perfino penalmente obbligatorio per il datore di lavoro in quanto e nella misura in cui rappresentino una estrinsecazione, una esplicitazione tecnica e pratica dell’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile prescritta dall’art.2087 del codice civile.

In perfetta corenza con questa consolidata impostazione della Suprema Corte, il Tribunale Ordinario di Milano – sez. IV penale 13/10/1999 (c.d. Sentenza Galeazzi)  ha statuito l’obbligo imprenditoriale inderogabile di rispettare le norme tecniche più avanzate, incluse anche quelle straniere eventualmente necessarie al fine di prevenire danni a persone e cose : “XI.2(…) la particolarità della fattispecie de qua che ha visto mancare la valutazione del rischio non perché il datore di lavoro Ligresti e il suo esperto Bracchi non sapevano come orientarsi in difetto di linee guida emanate dal Parlamento ovvero da enti delegati dal potere legislativo, che avrebbero abdicato ai propri compiti istituzionali tralasciando di prestare attenzione e di dare attuazione a principi costituzionali a tutela della sicurezza del lavoro, ma più semplicemente perché il primo non lo riteneva un suo compito ed è da pensare non abbia mai incontrato Bracchi che a sua volta non riteneva la camera iperbarica oggetto di valutazione di rischio incendio, ignorando completamente la normativa N.F.P.A. da tutti gli esperti del settore assunta a stato dell’arte, e la relazione 23 novembre 1988 della commissione tecnico-scientifica nominata dalla Regione Lombardia e che tratta anche della sicurezza antincendio”.