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Localizzazione dei lavoratori (con dispositivi GPS) e privacy: vale anche per le merci pericolose (in ADR)?

Localizzazione dei lavoratori (con dispositivi GPS) e privacy: vale anche per le merci pericolose (in ADR)?

26.10.2011
Localizzazione dei lavoratori (con dispositivi GPS) e privacy: vale anche per le merci pericolose (in ADR)?

Il 7 Ottobre 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento (doc. web n. 1763071) per bloccare la tracciatura degli spostamenti dei dipendenti, effettuata mediante GPS da una società che non aveva preventivamente sottoscritto un accordo con la Rappresentanza Sindacale Aziendale o, in sua assenza, acquisito l’autorizzazione del competente Ispettorato del lavoro, così come previsto dall’art. 4, comma 2, Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) il quale recita testualmente: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.”

Criterio generale per identificare l’obbligatoriertà di tali comunicazioni è il verificare se i dati sulla localizzazione sono qualificabili come dati personali o come dati anonimi.

Un estratto del sopraccitato provvedimento: “L’acquisizione dei dati di localizzazione (unitamente alla data e all’ora della rilevazione, nonché al numero seriale del dispositivo satellitare) può costituire un trattamento di dati personali…..nella misura in cui tali informazioni siano “associabili” ad altri dati … ciò, peraltro, anche nel caso in cui i dati di localizzazione non siano immediatamente abbinati dal sistema informativo a dati identificativi dell’interessato, consentendone tuttavia l’individuazione solo a posteriori (per il tramite della loro combinazione con altri dati)“.

Inoltre, così come riassunto dal Garante della Privacy nella sua newsletter del 16 dicembre 2010, “…in base allo Statuto dei lavoratori, l’installazione di apparecchiature che possano comportare il controllo a distanza dei dipendenti è possibile solo previo accordo dei sindacati o con l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Nel corso dell’istruttoria è invece emerso che tali procedure non erano state rispettate“.

Pertanto i dati ottenuti da un rilevatore GPS si considerano dati personali qualora siano abbinabili ai dati identifivi di un soggetto: i dati di localizzazione sarebbero addirittura sensibili nel caso in cui dalla loro associazione con dei dati identificativi si potessero rilevare informazioni strettamente riservate quali -ad esempio- il credo religioso o l’appartenenza ad una organizzazione sindacale (in quanto viene rilevata l’entrata in un edificio religioso o l’ingresso nella sede di un sindacato) o qualunque altro dato riservato.

Nel caso in cui l’informazione satellitare si costituisca come dato personale comune (e non sensibile!), di seguito si suggerisce uno schema degli adempimenti preventivi da effettuare:
– notificazione al Garante prima dell’inizio del trattamento dei dati (ex art. 37 D.Lgs. 196/2003, comma 1, lettera a);
– accordo con Rappresentanza Sindacale Aziendale: in assenza di RSA è necessaria autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del lavoro;
– informativa ai titolari dei dati (lavoratori), dove devono essere riportate le finalità del trattamento dei dati localizzazione;
– tutela del dato secondo indicazioni contentute nel Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003, artt. da 33 a 37 e Allegato B).

Presentato il quadro generale, ecco però una riflessione che ci sentiamo di fare a proposito dei “sistemi di telemetria” (sic) installati su mezzi che trasportano merci pericolose ai sensi dell’ADR (“Accord euroopÈen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route” – Accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose).

In riferimento al Capitolo 1.10 dell’ADR 2011 (“Disposizioni concernenti la Security”), ed in particolare alla Nota al Paragrafo 1.10.3.3, si evince che nel caso di trasporto di “merci pericolose ad alto rischio” (definite secondo la Tabella 1.10.5 di seguito riportata, quindi oltre i 3.000 lt di GPL sfuso) oltre ai sistemi antifurto dovrebbero essere installati sui mezzi -quando utile- anche “sistemi di telemetria o altri metodi che permettano di seguire i movimenti” di tali merci.

tabella_1.10.5_ADR_merci_pericolose_alto_rischio

Questi obblighi a carico delle merci pericolose ci portano a riflettere sull’attuazione di tutti gli iter di concertazione tra le parti sociali circa l’uso di sistemi di telemetria, che comunque comportano la possibilità di una sorveglianza a distanza a carico dei lavoratori.

Se gli obblighi impliciti circa la presenza di sistemi di telemetria sono contenuti nell’ADR (recepito in una normativa dello Stato, quindi cogente), ciò non osta alla concertazione con le rappresentanze sindacali circa il loro utilizzo: il buonsenso ci fa quindi consigliare le Aziende nell’adottare sistemi GPS sui mezzi in ADR in accordo con le RSA (o comunque l’Ispettorato Provinciale del lavoro), operando quindi una concertazione sindacale ANCHE se l’installazione di sistemi GPS viene operata in risposta ad un obbligo normativo.

Il problema nasce nel caso in cui eventuali oggettive problematiche di relazioni sindacali interne all’azienda rendano oltremodo complesso l’installazione di dispositivi di tracciabilità: la cui presenza, che sicuramente può essere preziosa anche in caso di furto dell’automezzo per ragioni diverse di quelle terroristiche, ed è comunque risposta ad obblighi normativi.

In questo caso che cosa fare? La valutazione deve essere fatta a livello aziendale, ricordando comunque che la tutela della sicurezza pubblica ed il rispetto degli obblighi cogenti di una norma dello Stato (il recepimento dell’Accordo ADR) rende l’installazione dei dispositivi di telemetria sui mezzi che trasportano “merci pericolose ad alto rischio” un passo importante. Anche questa è una forma di tutela di diritti.

Dei lavoratori e dell’intera collettività.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

Segnaliamo una buona prassi validata dalla Commissione Consultiva permanente ai fini dell’utilizzo della videosorveglianza a fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

downloadGarante Privacy - Provvedimento (doc. web n. 1763071).pdf download Garante Privacy - Newsletter del 16 dicembre 2010.pdf