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Buone prassi: videosorveglianza del luogo di lavoro per la prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Buone prassi: videosorveglianza del luogo di lavoro per la prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

05.07.2013
Buone prassi: videosorveglianza del luogo di lavoro per la prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Segnaliamo la recente buona prassi “Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro validata dalla Commissione Consultiva Permanente nella seduta del 17 aprile 2013.

Sperimentata dall’Azienda Barattieri Trattamenti Termici S.r.l. (Azienda che realizza trattamenti termici su componenti metallici), la buona prassi si inserisce in un contesto produttivo in cui la presenza di diversi tipi di forni può determinare “un livello di rischio per la sicurezza dei lavoratori potenzialmente anche elevato“: in un contesto come questo il ruolo del comportamento individuale dei lavoratori diventa ancor più importante in una logica preventiva, specie considerando che le diverse statistiche riportano che il comportamento è la principale causa di infortuni ed incidenti.

La buona prassi, applicazione di un progetto di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi di Brescia, è finalizzato a superare le difficoltà tipiche di qualsiasi contesto produttivo, cioè la comprensione del livello di effettivo utilizzo in sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, oltre che la diffusione dei comportamenti sicuri tra gli operatori.

Nell’ambito del progetto, al di là degli impianti per le riprese, è stato necessario realizzare:
– una linea guida per la selezione, l’installazione e l’organizzazione di sistemi di video monitoraggio permanente degli ambienti di lavoro e degli impianti industriali, per finalità di sicurezza;
– un insieme di indicatori per poter monitorare il livello di sicurezza e valutare efficacia ed efficienza del sistema di video monitoraggio implementato;
– criteri per ottimizzare le modalità di visione delle videoriprese con lo scopo di facilitare l’analisi sia di infortuni, incidenti e quasi incidenti, che di comportamenti a rischio, e di adottare misure correttive o migliorative (sia interventi tecnici che organizzativi o personali, come la formazione).

I risultati? Molti ed interessanti.
Come testualmente riportato nel testo della buona prassi, il sistema di video monitoraggio “ha consentito l’individuazione sia di condizioni a rischio, che di comportamenti a rischio o sicuri. Di conseguenza, grazie all’analisi delle videoriprese è stato possibile definire un elenco di priorità di interventi da attuare per il miglioramento del livello di sicurezza in azienda“. (…) “Per ciascuno dei comportamenti a rischio individuati, si sono resi disponibili numerosi spezzoni di videoriprese utilizzabili per massimizzare l’incisività e l’efficacia degli interventi formativi correttivi. Gli incontri di formazione sono stati impostati non come lezione frontale, ma come momento di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori, cosi da incrementare la consapevolezza dei rischi, anche involontariamente affrontati, e soprattutto migliorare la percezione dei rischi stessi a partire da un’analisi del Vissuto lavorativo quotidiano“.

E’ chiaro che una simile prassi debba essere ben calata in Azienda, anche dal punto di vista delle relazioni con le parti sindacali: a questo proposito segnaliamo un nostro precedente articolo in cui già accennavamo all’iter di relazione sindacale da mettere in atto per la realizzazione di questa forma di sorveglianza dei luoghi di lavoro o dei mezzi di lavoro (anche fuori dal perimetro aziendale).

AGGIORNAMENTO DI NOVEMBRE 2013
Tribunale di Roma, Sez. Civ., 14 novembre 2013, n. 34192 – Videosorveglianza e validazione delle buone prassi

Il Tribunale di Roma, sulla base di un ricorso del Sindacato CIGL, precisa che questa buona prassi non ha però alcuna valenza autorizzativa all’uso della videosorveglianza SENZA la concertazione sindacale, ai sensi delle indicazioni dello Statuto dei Lavoratori e del Codice Privacy.

Facciamo riferimento al sito www.cgil.it per approfondire cosa ha comportato questo ricorso sindacale, analizzando il Parere dell’Ufficio Giuridico Cgil sulla sentenza relativa alla videosorveglianza.
Oggetto: Il Tribunale di Roma fa il punto sulla validazione delle “buone prassi”
Il Tribunale di Roma ha stabilito che l’atto di validazione delle buone prassi da parte della competente Commissione (art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008) “non ha valenza autoritativa e, come tale non è in grado di incidere sui diritti dei lavoratori”, sicché “ il comportamento adottato da ogni singola impresa potrà sempre essere sindacabile dinanzi al giudice che, se accerterà comportamenti (…) difformi dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e in violazione dei diritti dei lavoratori, sanzionerà siffatti comportamenti”. L’atto di validazione della buona prassirimarrebbe, pertanto, “privo di effetti se contra legem”.
In pratica, nella sostanza, la decisione del Giudice afferma che la validazione come “buona prassi” non può consentire alla videosorveglianza, nelle singole imprese, di superare né l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, né la legge sulla protezione dei dati, dovendosi la conformità a tale legislazione, ed in genere ai diritti dei lavoratori, essere valutata volta a volta.
La videosorveglianza, quindi, prima di essere svolta e nonostante la sua validazione come “buona prassi”, deve essere verificata in ogni singola situazione come conforme a legge e non lesiva dei diritti dei lavoratori.
La decisione del Tribunale di Roma, rimettendo ordine nel “sistema delle fonti” normative in una materia tanto delicata come quella della salute e sicurezza dei lavoratori, merita ampia diffusione in quanto costituisce un autorevole e convincente “precedente” giudiziario che dovrà essere tenuto presente in tutte le sedi, comprese quelle di eventuali future “validazione” di buone prassi che – ictu oculi (come nel caso in questione) – si pongano in contrasto con i diritti dei lavoratori sanciti dalle normative di legge.
In questo modo si potrà evitare – preventivamente – di adottare validazioni di “buone prassi” che in realtà sono “contra legem” e pertanto sanzionabili davanti al giudice del lavoro.
Lorenzo Fassina

IN SINTESI, QUINDI: è possibile attuare questa buona prassi, nel rispetto però delle indicazioni a tutela dei lavoratori che emergono dal loro Statuto.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

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