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“Decreto del Fare”: le modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza

“Decreto del Fare”: le modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza

11.09.2013
"Decreto del Fare": le modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza

Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia“), recentemente recepito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia“), introduce alcune modifiche nell’ambito della gestione della sicurezza aziendale e della prevenzione incendi, per una teorica diminuzione degli oneri delle Aziende in una logica di risparmio economico e di stimolo ad un loro sviluppo.

In particolare:
– l’art. 32 (“Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro“) introduce alcune modifiche alle indicazioni di sicurezza già espresse dal D.Lgs. 81/08,
– l’art. 38 (“Disposizioni in materia di prevenzione incendi“) modifica alcune indicazioni riguardo la prevenzione e protezione incendi sul luogo di lavoro.

Considerato però che il Decreto Legge è stato modificato dalla successiva legge di recepimento 98/2013, conviene trattare direttamente delle indicazioni integrate rispetto ai due testi di legge.

MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 32 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08)

Dunque, ecco l’elenco delle novità emergenti dall’art. 32 del sopraccitato DL 21 giugno 2013, n. 69, così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

DUVRI
DUVRIIntrodotto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.), il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza) è il documento che sostanzia gli obblighi di cooperazione e coordinamento tra Azienda Committente ed Azienda Appaltatrice nell’ambito di un lavoro di appalto che non sia un Cantiere (così come definito dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08).
Il DL interviene modificando radicalmente i commi 3 e 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 (“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione“), introducendo la possibilità di evitare la realizzazione del DUVRI “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter” (che dovranno però essere individuati con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali): in alternativa al DUVRI il DDL (Datore di Lavoro) committente dovrà identificare un proprio incaricato alla supervisione delle attività complessive oggetto di appalto, il quale dovrà essere “in possesso di formazione esperienza e competenza professionali,adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito,nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento“. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 98/13, nel DL si parlava espressamente della figura del preposto, quindi si ritiene che la formazione per questo “incaricato” debba essere almeno di quel genere e livello.

Si segnala che, ai sensi del nuovo art. 26, comma 3-bis, la redazione del DUVRI non è altresì obbligatoria (fatto salvo il sopraccitato obbligo di presenza di una figura preposta alla sicurezza) per i “servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto“.

QUALIFICAZIONE DI RSPP ED ASPP
dirigente_sicurezza_lavoratoriIl DL interviene modificando l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 (“Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni“), introducendo comma 5-bis dell’art. 32 che recita: “In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.”
E’ però vero che tale importante facilitazione formativa, basata su una logica e tanto utile base sostanziale, non ha applicazione immediata dal momento che, sempre secondo il sopraccitato e nuovo comma 5-bis: “Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6“.

QUALIFICAZIONE DI LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI ED RLS
dirigente_originalSimilmente alle agevolazioni formative per RSPP ed ASPP, il DL introduce una facilitazione dello stesso tenore anche per Lavoratori, Dirigenti, Preposti ed RLS.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 viene infatti, con l’introduzione del nuovo comma 14-bis, similmente modificato in questi termini: “In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6“.

COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI E MODIFICHE DI EDIFICI/LOCALI DA ADIBIRE A LUOGO DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE
COSTRUZIONISecondo il rinnovato art. 67 (“Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio“), le comunicazioni riguardo l’avvio delle sopraccitate attività devono essere rivolto al SUAP e devono contenere:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti

secondo modelli ancora da predisporre con apposito e successivo Decreto.

VERIFICHE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Attrezzature-di-lavoro-300x210 Riportiamo testualmente le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08, art. 71, comma 11 : “Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13” e successivo comma 12: “I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII“.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
cantiere-lavoroViene modificato l’art. 88, comma 2, che specifica gli ambiti di esenzione dagli obblighi di cui al Capo I del Titolo IV (“Cantieri temporanei o mobili“).
Viene introdotta la lettera g-bis), che esclude dagli obblighi i “lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonchè ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI” (per es.: rischio seppellimento per scavi oltre 1,5 mt, caduta in altezza oltre i 2 mt, possibile presenza sul cantiere di sostanze chimiche o bioologiche che possano dare effetti su salute e sicurezza dei lavoratori,……etc.) e la lettera g-ter) che esclude le “attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X” (cioè: operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale).

Si fa notare anche che, secondo il nuovo comma 2-bis, “le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013“.

Sempre restando in ambito cantieri, viene aggiunto l’art. 104-bis (“Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili“) che apre alla futura realizzazione di “modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi
“, sempre però con un successivo venturo Decreto (interministeriale).

ALTRE VARIE
VolontariCompletano le modifiche anche alcune agevolazioni, che qui citiamo soltanto senza approfondire, per: i volontari che prestano servizio non remunerato in Associazioni o enti similari (vedi art. 12-bis del DL); il riferimento semplifcazioni da introdurre con apposito futuro Decreto per le imprese agricole (vedi art. 13-ter del DL); il riferimento all’introduzione di “criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” per “i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico“; la possibilità di in via effettuare le comunicazioni per via “telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” nell’ambito del Capo I (“Protezione da agenti chimici“) del Titolo IX (“Sostanze pericolose“) del D.Lgs. 81/08.; la semplificazione documentale aziandale richiesta ai fini di una maggior facilità di inserimento dei documenti nel “Libretto formativo del cittadino”.

Si segnala anche la modifica dell’art. 306, comma 4-bis del D.Lgs. 81/08, che inserisce l’incremento (rivalutazione) del 9,6% del valore delle sanzioni erogate per carenze in materia di sicurezza (talvolta si tratta di sanzioni pecuniarie aggiuntive alle sanzioni penali erogate in sede di giudizio verso persone fisiche): la Circolare 29 agosto 2013 n. 35 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha chiarito che “….con nota prot. n. 12059 del 2 luglio 2013, chiarendo che le sanzioni previste dalla citata disposizione riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono “automaticamente” incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento“.

DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA)
durc

La Legge 98/13, all’articolo 31 (“Semplificazioni in materia di DURC“) presenta alcune semplificazione nell’utilizzo del presente documento, nell’ambito sia di un allungamento della sua durata temporale (dal 21 Agosto pari a 120 giorni, ma solo per i documenti rilasciati dopo quella data) sia dell’identificazione di una serie di attività per cui il DURC non è più necessario.
Per una illustrazione dello stato dell’arte circa la necessità di presentazione del DURC, segnaliamo il buon documento della Cassa Edile di Lecce che opera una sintesi complessiva degli obblighi.

MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 38 ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI – DPR 151/11

PROROGHE DI ADEMPIMENTI ANTINCENDIO
Per le attività a basso rischio d’incendio (di cui all’allegato I del DPR 151/11) viene prevista una diluizione di termini per gli adempimenti di legge in materia di antincendio.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

downloadDL 69-2013.pdf