Testo definitivo dell’Accordo Stato-Regioni per la formazione dei datori di lavoro-RSPP e dei dirigenti, preposti, lavoratori

La Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha reso noto il testo degli accordi realizzati nella seduta del 21 dicembre 2011 di cui già qui parlavamo, relativi alla formazione dei Datori di lavoro che svolgono in proprio i compiti di RSPP (di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08) ed alla formazione dei Lavoratori, Dirigenti e Preposti (di cui all’articolo 37, comma 2, dello stesso D.Lgs. 81/08), che entreranno in vigore con la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (probabilmente già nei primi giorni di gennaio 2012).
Negli accordi definitivi su possono trovare alcune modifiche introdotte rispetto alla bozze già in circolazione dalla scorsa estate.
Fra le modifiche più significative la variazione del monte ore per i corsi di formazione e di aggiornamento di tutte le figure coinvolte negli obblighi (la prima formazione per i dirigenti passa dalle iniziali 12 ore a 16 ore; l’aggiornamento quinquennale dei Datori di lavoro-RSPP, passa dalle 8, 12 o 16 ore rispettivamente per le attività a basso, medio ed alto rischio a 6, 10 e 14 ore per le medesime attività; l’aggiornamento quinquennale dei dirigenti, preposti e lavoratori, prevista per tutti in 8 ore, è stata ridotta a 6 ore), nonchè i requisiti dei docenti (in attesa che la Commissione consultiva permanente stabilisca i criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che tenga conto delle peculiarità dei settori di riferimento in cui il formatore esercita la sua attività così come previsto dall’articolo 6, comma 8 lettera m-bis del D.Lgs. 81/08).
Sempre in riferimento alla figura del formatore, nella formulazione attuale del testo degli Accordi appena approvati si legge che i corsi di formazione devono essere tenuti da “docenti che possono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro“, che risulta essere una versione più “alleggerita” rispetto alla precedente versione della bozza di accordo che invece richiedeva docenti “che possono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascun modulo relativo al percorso formativo, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro“.
(si noti che tali modifiche hanno costituito motivo di serio disaccordo nella precedente riunione della Conferenza del 21 luglio 2011, tali da portare al rinvio fino ad oggi dell’approvazione degli accordi).
Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano