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Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012: aggiornamenti sulla formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti

Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012: aggiornamenti sulla formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti

29.11.2012
Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012: aggiornamenti sulla formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti

Facciamo seguito alla nostra precedente news di gennaio 2012 a proposito degli Accordi in Conferenza Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 81/08) dello scorso 21 dicembre 2011, segnalando il nuovo Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 (“Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni“) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del del 18 agosto 2012), il quale precisa, integra e parzialmente modifica i contenuti del precedente Accordo del 21 dicembre 2011.

ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO
Innanzitutto si deve notare il fatto che l’Accordo di luglio 2012 fa chiarezza a proposito della data di entrata in vigore del precedente Accordo 2011, la quale data sostanzialmente si costituisce come il punto di partenza per calcolare le scadenze degli obblighi dei nuovi iter formativi per Lavoratori, Dirigenti e Preposti (e Datori di Lavoro che ricoprono anche ruolo di RSPP aziendale): se infatti nel primo Accordo di fine 2011 compariva spesso ed indifferentemente riferimento o alla sua data di “pubblicazione in GU” o alla sua data di “entrata in vigore”, il nuovo accordo invece esplicita che “in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si fa riferimento o alla “pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si’ debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana“.

CONTENUTI MINIMI E SCADENZE DELLA FORMAZIONE PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
Come capita per il precedente Accordo del 21 dicembre 2011, anche il nuovo Accordo del 25 luglio 2012 parla di formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (“Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti”), ai quali deve essere erogata una formazione che al minimo spazi sui contenuti del Titolo I del Decreto (salvo nel verosimile caso in cui il lavoratore sia esposto ad altri rischi professionali, in relazione alle specifiche mansioni lavorative che svolge in Azienda).
Alla luce delle precisazioni di cui sopra circa l’entrata in vigore del precedente Accordo di fine 2011, deriva quindi che:
· l’aggiornamento quinquennale della formazione dei Lavoratori deve essere svolto entro l’11 gennaio 2017
(mentre la prima formazione dei lavoratori resta invariabilmente da completare entro 60 giorni dall’assunzione, considerando anche il fatto che la parte di formazione strettamente necessaria allo svolgimento della propria mansione in maniera sicura debba essere realizzata a cura del DDL PRIMA dell’adibizione del lavoratore alla mansione pericolosa)
. i corsi di formazione per Dirigenti e Preposti devono essere svolti entro l’11 luglio 2013.

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Si sottolinea che, considerando la data del 11 gennaio 2011 come data di inizio validità del precedente Accordo, i termini per lo svolgimento dei corsi secondo le norme precedenti all’entrata in vigore dell’Accordo del 21 dicembre 2011 sono scadute l’11 luglio 2012 per i Datori di Lavoro (RSPP) mentre per Lavoratori, Dirigenti e Preposti scadono l’11 gennaio 2013: tale “opportunità” è però concessa solo nel caso in cui l’eogazione di questi stessi corsi siano stata pianificata in Azienda prima del gennaio 2011, con le adeguate prove documentali che attestino questa programmazione dei corsi in una fase “pre Accordo” (dal testo dell’Accordo: “Tale esonero e’ stato comunque subordinato alla condizione che la frequenza di tali corsi con le “vecchie” regole sia svolta per i datori di lavoro entro e non oltre sei mesi Ball’ 11 gennaio 2012 (punto 11, accordo ex articolo 34 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ove si fa riferimento alla data di “entrata in vigore” dell’accordo) e per i Lavoratori, Dirigenti e Preposti entro e non oltre dodici mesi dall’11 gennaio 2012 (punto 10, accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008) nonche’ alla condizione per entrambi che i corsi stessi siano stati gia’ organizzati ed approvati “formalmente e documentalmente” prima dell’ 11 gennaio 2012“).
Discorso diverso per Dirigenti e Preposti di nuova assunzione o di “nuova promozione” (dentro la medesima Azienda), per i quali l’Accordo precisa che: “La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, gia’ in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all’11 gennaio 2012) il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia di formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovra’ essere avviato a corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente all’assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell’inizio della attivita’ richiesta in azienda al dirigente o al preposto e solo ove cio’ non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio della attivita’ lavorativa“.

FORMAZIONE FUNZIONALE RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE
Ritornando a parlare dell’art. 37, comma 1, questo indica che il Datore di lavoro (DDL) deve assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza sul lavoro sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, e che comunque deve fare riferimento ai:
– “concetti generali di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
”.
Dal testo dell’Accordo: “Al riguardo, l’ultimo capoverso del punto 4 dell’accordo ex articolo 37 del “testo unico” puntualizza, ancora una volta ripetendo un principio di ordine generale (e sopra gia’ rimarcato), che: “Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi“.

Il nuovo Accordo di luglio 2012 a questo proposito recita: “Il terzo periodo della “Premessa” dell’accordo ex articolo 37 del D.Lgs. 81/08 puntualizza che la formazione in parola: “e’ distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari”. In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale la formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto -in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all’articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro- a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all’articolo 37, citato), contenute nei Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc“.

Il Datore di lavoro deve infatti assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I, considerando che oltre all’art. 37 è prevista una formazione dei lavoratori anche per:
– uso di particolari attrezzature di lavoro (Titolo III art. 71);
– uso pratico dei D.P.I. (Titolo III art. 77);
– lavori in quota mediante sistemi a funi (Titolo IV – art. 116);
– montaggio e smontaggio ponteggi (Titolo IV – art. 136);
– disarmo armature provvisorie di grandi opere (Titolo IV – art. 145);
– significato della segnaletica di sicurezza (Titolo V – art. 164);
– movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI – art. 169);
– attività di videoterminalista (Titolo VII – art. 177);
– lavori che espongono al rischio rumore (Titolo VIII – art. 191);
– lavori che espongono al rischio vibrazioni (Titolo VIII – art. 203);
– lavori che espongono a rischi chimici (Titolo IX – art. 227);
– lavori che espongono ad agenti cancerogeni (Titolo IX – art. 239);
– lavori che espongono a polveri di amianto (Titolo IX – art. 258);
– lavori che espongono rischi biologici (Titolo X – art. 278);
– lavori che espongono al rischio di esplosione (Titolo XI – art. 294).

Come formazione aggiuntiva i lavoratori devono anche frequentare corsi di formazione all’utilizzo di DPI di III° categoria (i dispositivi di protezione cosiddetti “salvavita”), da ricevere presso enti specificatamente abilitati a livello regionale o nazionale.
Sono esclusi dall’Accordo (e quindi devono essere oggetto di formazione specifica ed aggiuntiva rispetto alle indicazioni dell’Accordo medesimo) anche “i corsi per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza“: questi corsi devono quindi essere frequentati in maniera aggiuntiva dagli specifici addetti identificati in ogni Azienda.

E’ importante l’approccio “sostanziale” che mantiene l’Accordo, precisando che non è tanto la classificazione ATECO dell’Azienda che determina i criteri di erogazione della “formazione adeguata”, quanto le reali mansioni a cui sono adibiti i lavoratori: capita così che in Aziende a “rischio elevato” (così come identificato nel precedente Accordo del dicembre 2011, sulla base del settore di attivià dell’Azienda), i lavoratori impiegati negli uffici e che non abbiano attività (o comunque passaggio) nelle zone aziendali a più alto rischio possano ricevere una formazione per rischio più basso. Oppure, al contrario, potrebbe capitare che nel caso in cui (dal testo dell’Accordo) “la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio “basso” evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio “medio” o “alto”)“.

Se, come già detto, la formazione erogata deve essere coerente con la valutazione dei rischi aziendali, questa formazione deve essere comunque aggiornata ed integrata qualora la valutazione porti all’individuazione di nuovi rischi SLL (o comunque in seguito al cambio di mansione del lavoratore con sua contestuale esposizione a nuovi rischi, fattispecie peraltro già ben specificata nell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 come una delle occasione della formazione obbligatoria dei lavoratori).

REQUISITI DEL FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
Così come già indicato nell’Accordo del 21 dicembre 2011, fino a quando non entreranno in vigore i criteri di qualificazione del formatore da parte della Commissione consultiva, i corsi “devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. Anche l’RSPP aziendale (che abbia almeno 3 anni di esperienza nello svolgimento di questa sua mansione in Azienda) può quindi curare la formazione aziendale dei lavoratori, senza che l’Azienda debba necessariamente rivolgersi ad Enti terzi.

FORMAZIONE IN AZIENDE SOGGETTE AL DM 16 marzo 1998
Interessante l’apertura dell’Accordo alla formazione erogata nelle Aziende che ricadono nel campo di attività del DM 16 marzo 1998 (quindi le Aziende in Direttiva Seveso e le Aziende “sotto soglia”), e che quindi già da anni erogano IFA (Informazione, Formazione ed Aggiornamento) ai sensi delle indicazioni del medesimo decreto.
L’accordo infatti recita: “Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali -per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalita’ di aggiornamento- da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attivita’ formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai’ fini di cui agli accordi citati. Quali esempi, si considerino le ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d. “direttiva Seveso”)…..etc.“.
Questo passaggio deve quindi essere correttamente riferito alla formazione pregressa svolta in Aziende a RIR (a Rischio di Incidente Rilevante) e “sotto soglia”, escludendo quindi i momenti informativi trimestrali obbligatoriamente erogati in tali aziende sempre in ragione del DM 16 marzo 1998: la formazione pregressa realizzata ai sensi di questo decreto ha però valore anche ai fini del presente Accordo qualora abbia avuto come oggetto tematiche coerenti con la prevenzione antinfortunistica e con la tutela della salute dei lavoratori. Ai fini della fruizione delle opportunità dell’accordo resta comunque necessario aver provveduto alla registrazione della formazione ed alla verifica del livello di qualificazione raggiunto dagli operatori (mediante quiz o altri metodi di valutazione).

FORMAZIONE PER IL LAVORO SOMMINISTRATO
In riferimento alla somministrazione del lavoro, l’Accordo stabilisce invece che, pur “facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facolta’ di regolamentare in via contrattuale le modalita’ di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare che essi possono “concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore“.

RELAZIONE CON GLI OO.PP. (ORGANISMI PARITETICI)
L’Accordo parla anche delle relazioni con gli Organismi Paritetici, così come definiti dall’art.2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 81/08 quali soggetti a supporto della formazione aziendale.
Se già il D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.) faceva riferimento all’obbligatorietà di un loro consulto (sebbene la mancata relazione con gli OO.PP. non fosse sanzionata, e tuttora non lo è), l’Accordo precisa che i criteri per la relazione con gli OO.PP. sono sia la loro presenza su base territoriale locale (in prima definzione il territorio Provinciale rispetto alla sede legale aziendale) sia la rappresentatività (di entrambe le parti datoriali e sindacali che compongono l’OO.PP.) nel settore produttivo di riferimento. La rappresentatività è determinata dalla partecipazione di entrambe le Parti costituenti l’OO.PP. alla firma “di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilita’ delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali“.
Ritornando alle relazioni OO.PP. – Azienda in campo formativo, una volta che il DDL abbia contattato l’OO.PP. precedentemente all’avvio degli iter formativi aziendali (qualora l’OO.PP. sia presente sul territorio e nello specifico campo di attività dell’Azienda), se “entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attivita’ di formazione“. In ogni caso, anche qualora l’OO.PP. risponda alle richieste del DDL, questi può erogare la formazione anche non tenendo in considerazione le indicazioni del OO.PP. secondo le chiare indicazioni dell’Accordo il quale recita: “Della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, cio’ significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attivita’ di formazione ne’ che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attivita’ formativa“.

FORMAZIONE IN e-learning
Similmente a quanto già fatto anche dal precedente, il presente Accordo entra nel merito dell’e-learning quale “modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro“, specificando i requisiti di tale formazione in riferimento a:
– sede e strumentazione,
– programma e materiale didattico,
– tutor,
– procedure di valutazione,
– durata,
– materiali (didattici).
Se la partecipazione a programmi formativi erogati in e-learning “non consista nella semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento“, la loro fruizione è comunque limitata a:
– formazione dei DDL che ricoprono suolo di RSPP (ex art. 34 del D.Lgs. 81/08): “modulo normativo e gestionale (1 e 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite“;
– formazione dei Lavoratori, Dirigenti e Preposti (ex art. 37 del D.Lgs. 81/08): “solo la parte di formazione generale per i lavoratori (4 ore); tutta la formazione dei dirigenti (16 ore); la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti; i corsi di aggiornamento dei lavoratori (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome”.
Requisito fondamentale dell’e-learning è “la presenza dei requisiti di interattivita’ della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche“.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
In riferimento alla formazione pregressa (rispetto alla data dell’11 gennaio 2012, data di entrata in vigore del primo Accordo sulla formazione) ed al suo riconoscimento, l’Accordo non contiene particolari novità rispetto alle indicazioni dell’Accordo precedente: l’accordo precisa in maniera chiara che qualora i Dirigenti abbiano già svolto un percorso formativo coerente con i (limitati) contenuti previsti all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP (anche se di durata inferiore) non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui all’Accordo. In ogni caso dirigenti e preposti possono completare il percorso formativo entro l’11 luglio 2013.
Si sottolinea però un passaggio dell’Accordo il quale recita: “Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro comprovi lo svolgimento di attivita’ formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalita’ (ovviamente, comprensive anche delle prove dell’avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni cli riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel piu’ breve tempo possibile, nel rispetto delle modalita’ di cui all’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi, citato“.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
L’Accordo parla anche di aggiornamento della formazione, il quale deve essere realizzato “in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui e’ stato completato il percorso formativo di riferimento“: chiaramente “nell’aggiornamento non e’ compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e’ ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi“, la quale deve essere obbligatoriamente e comunque realizzata anche entro i 5 anni proprio a causa dell’insorgenza di questi nuovi rischi aziendali (verso i quali i Lavoratori devono essere adeguatamente formati).
L’Accordo ribadisce il fatto che l’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o (preferibilmente) distribuito nel quinquennio di riferimento: per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli Accordi (ciascuno secondo la specifica normativa di riferimento), la scadenza quinquennale entro la quale concludere l’aggiornamento formativo cadrà l’11 gennaio 2017.
L’Accordo indica anche che per Lavoratori, Preposti e Dirigenti vale un obbligo di aggiornamento quinquennale pari a 6 ore, delle quali una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (cioè pari a 2 ore) possa essere svolta anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari (che però ovviamente prevedano una verifica finale di apprendimento).
Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento degli RSPP/ASPP e dei DDL ovviamente non valgono le regole dell’Accordo di luglio 2012, ma è invece necessario fare riferimento allo specifico Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006: il quale Accordo non prevede un adempimento degli obblihi di aggiornamento mediante semplice partecipazione a convegni o seminari, tranne qualora questi possano espressamente rilasciare crediti validi per l’Aggiornamento di RSPP/ASPP, con verifica finale.

Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano

Clicca qui per scaricare l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012